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Sentenza

Sentenza n. 314/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del D.D.G. n. 535 del 20/10/2025, avente ad oggetto: "Avviso per soli titoli per il conferimento dell'incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.L.gs. n. 165/01 e ss.mm.ii., di responsabile della UOS "Attività produttive di Enna e Caltanissetta". Approvazione Avviso di selezione ed avvio procedura", pubblicato nell'albo on line dell'Amministrazione intimata dal 20/10/2025 al 4/11/2025; - del verbale n. 1 del 26/11/2025 della Commissione di valutazione delle istanze pervenute, conosciuto in quanto allegato al D.D.G. n. 660 del 10/12/2025; - della nota prot. n. 8416 del 10/12/2025, allo stato non conosciuta, con cui il Direttore Generale ha individuato il controinteressato per il conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile dell'Unità Operativa Semplice "attività produttive EN_CL"; - del D.D.G. n. 660 del 10/12/2025, avente ad oggetto "Avviso per il conferimento dell'incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.L.gs. n. 165/01 e ss.mm.ii., di responsabile della UOS Attività Produttive Enna-Caltanissetta. (Rif. DDG n. 535/2025). Approvazione atti e nomina Responsabile della UOS EN_CL.", pubblicato nell'albo on line dell'Amministrazione intimata il 10/12/2025; - per quanto possa occorrere, della nota prot. n. 4882 dell'8/10/2025, allo stato non conosciuta; - di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;

Giustizia amministrativa202502612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura per il conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile della UOS "Attività Produttive Enna-Caltanissetta", incluso il provvedimento di nomina del controinteressato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, dipendenti dell'ARPA Sicilia con qualifica di funzionario e partecipanti a una selezione per soli titoli indetta ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, hanno impugnato l'avviso, gli atti della commissione e il provvedimento di conferimento dell'incarico al controinteressato. Hanno dedotto: violazione degli obblighi di pubblicazione, poiché il termine per presentare le domande si sarebbe sovrapposto al periodo di pubblicazione dell'avviso; violazione dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, per mancata previa ricognizione interna tra il personale dell'amministrazione; violazione dei requisiti specifici dell'avviso relativi alla conoscenza del territorio; difetto assoluto o insufficienza della motivazione della nomina; nonché illogicità, contraddittorietà, travisamento, carenza di istruttoria, parzialità e sviamento. L'amministrazione e il controinteressato hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi di merito. Ha ritenuto che la procedura non fosse una procedura concorsuale devoluta alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. L'avviso prevedeva infatti la formazione di un mero elenco di candidati idonei, senza comparazione effettiva, graduatoria finale, prove selettive o individuazione di un vincitore da parte della commissione; la scelta finale era rimessa al Direttore Generale, con carattere fiduciario e a proprio insindacabile giudizio, sulla base dei curricula. Le controversie sul conferimento degli incarichi dirigenziali, in assenza di una procedura concorsuale in senso proprio, rientrano invece nella giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, potendo il giudice ordinario disapplicare gli atti amministrativi presupposti. Il TAR ha inoltre escluso che l'avviso costituisse un atto di macro-organizzazione sottratto alla disapplicazione da parte del giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario nel termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Devolve al giudice ordinario le controversie relative al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Riserva al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici; la riserva non opera per una selezione priva dei caratteri tipici del concorso.

  • art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

    Costituisce la base normativa dell'avviso per il conferimento dell'incarico dirigenziale, ma non determina di per sé la natura concorsuale della procedura.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto dalla norma.

  • art. 3, comma 3, l. n. 241/1990

    È stato invocato dai ricorrenti con riferimento al difetto di motivazione, ma il TAR non ha esaminato tale censura per il previo difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, le controversie sul conferimento e sulla revoca degli incarichi dirigenziali appartengono alla giurisdizione ordinaria, salvo che la procedura presenti i caratteri tipici di una procedura concorsuale riservata alla giurisdizione amministrativa.
  • La selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale non è concorsuale quando l'avviso prevede soltanto la verifica dei requisiti, la formazione di un elenco di idonei e una scelta finale fiduciaria dell'amministrazione, senza effettiva valutazione comparativa, prove selettive, graduatoria finale e individuazione del vincitore secondo criteri concorsuali.
  • La presenza di un avviso pubblico e di una commissione incaricata di verificare l'idoneità dei candidati non è sufficiente, da sola, a radicare la giurisdizione amministrativa: occorre una comparazione concorsuale effettiva, strutturata secondo modalità selettive e finalizzata all'individuazione obiettiva del candidato vincitore.
  • Il giudice ordinario, investito di una controversia sul conferimento di un incarico dirigenziale rientrante nella propria giurisdizione, può disapplicare gli atti amministrativi presupposti illegittimi, purché non si tratti di atti di macro-organizzazione.
  • La contestazione delle modalità organizzative con cui l'amministrazione ha predisposto una selezione non radica la giurisdizione amministrativa se l'atto censurato è funzionale a una procedura non concorsuale e può essere disapplicato dal giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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