Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 27 del 6/02/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Alfa ritiene che lo split payment non debba applicarsi agli acquisti di beni e servizi riferiti al patrimonio destinato, perché i pagamenti sarebbero effettuati con la provvista erogata dalla società estera e non con somme di provenienza pubblica; richiama inoltre la prassi che ha escluso alcune fattispecie per assenza di rischio erariale.

Applicazione della scissione dei pagamenti agli acquisti connessi a un patrimonio destinato ex art. 2447-bis c.c.

Il quesito

La società Alfa chiede se, per gli acquisti di beni e servizi effettuati come produttore esecutivo nell’ambito di un patrimonio destinato allo specifico affare di produzione cinematografica, si applichi o meno il regime dello split payment di cui all’art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate non condivide la tesi di Alfa e afferma che il patrimonio destinato non ha autonoma soggettività: tutte le operazioni restano imputate ad Alfa, che è soggetto rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 17-ter. Di conseguenza, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Alfa, anche se relative al patrimonio destinato ex art. 2447-bis c.c., sono soggette alla scissione dei pagamenti. Il richiamo alle esclusioni di prassi è ritenuto inconferente.

Applicazione dello split payment agli acquisti relativi a un patrimonio destinato

L’interpello riguarda la corretta applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, con riferimento ad acquisti di beni e servizi effettuati da una società partecipata pubblica nell’ambito di un patrimonio destinato a uno specifico affare ex art. 2447-bis c.c. Il caso nasce nell’ambito di un progetto di produzione cinematografica realizzato in Italia con l’intervento di una società estera.

Fattispecie e contesto operativo

La società Alfa è interamente partecipata dal Ministero Beta e svolge attività nel settore cinematografico. Una società di produzione cinematografica estera ha contattato Alfa per realizzare una serie di opere cinematografiche prevalentemente, se non integralmente, in Italia.

Per esigenze di segregazione del patrimonio destinato al progetto e per evitare il ricorso al trust, non consentito dallo statuto di Alfa, le parti ipotizzano il ricorso all’istituto dei patrimoni destinati di cui all’art. 2447-bis, comma 1, lettera b), c.c., mediante un finanziamento della società estera ad Alfa. Il finanziamento sarebbe depositato su un conto corrente con firma congiunta di quattro procuratori speciali, due nominati da Alfa e due dalla società estera.

Ad Alfa verrebbe riconosciuto un compenso parametrato al budget dell’opera, in una misura compresa tra il 2% e il 3%, da corrispondere tramite attribuzione della provvista residua nel patrimonio destinato, una volta pagati i costi di produzione, oppure mediante pagamento diretto a sé stessa.

Quesito del contribuente

Alfa, premesso di rientrare tra i soggetti destinatari dello split payment in quanto partecipata integralmente dal Ministero Beta, chiede se gli obblighi richiamati dall’art. 17-ter si applichino anche alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti e connesse alle attività del patrimonio destinato allo specifico affare di produzione esecutiva.

In sostanza, il dubbio è se gli acquisti effettuati per il patrimonio destinato debbano essere esclusi dalla scissione dei pagamenti perché finanziati con provviste esterne e finalizzati a un patrimonio separato.

Soluzione interpretativa prospettata da Alfa

Alfa sostiene che, limitatamente agli acquisti di beni e servizi effettuati in qualità di produttore esecutivo e confluiti nel fondo destinato allo specifico affare, non si applichi il regime della scissione dei pagamenti.

A supporto, richiama la prassi dell’Amministrazione finanziaria che ha escluso dall’ambito oggettivo dello split payment alcune fattispecie, come:

  • i compensi e gli oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d’ufficio;
  • i compensi dovuti ai soggetti che, per disciplina speciale, trattengono il corrispettivo loro spettante e riversano alla pubblica amministrazione un importo netto.

Secondo Alfa, nel caso in esame non vi sarebbe alcun pregiudizio per l’Erario, poiché i corrispettivi dei fornitori sarebbero pagati con disponibilità finanziarie erogate dalla società estera e non con somme di provenienza pubblica.

Normativa e principi richiamati dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto la disciplina dei patrimoni destinati agli specifici affari contenuta negli artt. 2447-bis e seguenti c.c. L’art. 2447-bis consente alla società di:

  • costituire uno o più patrimoni destinati in via esclusiva a uno specifico affare;
  • destinare, nel contratto di finanziamento di uno specifico affare, i proventi dell’affare al rimborso totale o parziale del finanziamento.

Viene richiamato anche l’art. 2447-septies, comma 2, c.c., che prevede la redazione di un rendiconto separato per ciascun patrimonio destinato, allegato al bilancio della società.

Sul piano giurisprudenziale, l’Agenzia cita la Cassazione n. 16605 del 15 luglio 2010, secondo cui il patrimonio separato resta comunque riconducibile alla titolarità del soggetto che lo ha costituito e ogni attività svolta nell’interesse del patrimonio separato deve essere compiuta in nome di tale soggetto, con imputazione degli effetti allo specifico patrimonio.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia non condivide la soluzione proposta da Alfa. Secondo l’Amministrazione, il patrimonio destinato non ha autonoma soggettività giuridica: non è un soggetto distinto da Alfa, ma una mera separazione patrimoniale interna alla stessa società.

Ne consegue che tutte le operazioni relative alla gestione del patrimonio destinato devono essere imputate ad Alfa, che resta il soggetto tenuto a curare i relativi adempimenti fiscali.

Poiché Alfa è inclusa nell’ambito soggettivo dell’art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 in quanto società interamente partecipata dal Ministero Beta e ricompresa negli elenchi pubblicati dal MEF, la disciplina della scissione dei pagamenti si applica anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei suoi confronti, benché connesse all’attività del patrimonio destinato ex art. 2447-bis, comma 1, lettera b), c.c.

Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che lo split payment deve essere applicato agli acquisti di beni e servizi effettuati da Alfa nell’ambito del patrimonio destinato allo specifico affare di produzione esecutiva.

Ritiene inoltre non pertinente il richiamo della società alle fattispecie escluse dalla prassi amministrativa citata, poiché tali casi non sono analoghi a quello in esame. Qui, infatti, Alfa agisce come cessionaria o committente degli acquisti e resta tenuta ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti per contrastare il rischio di mancato versamento dell’IVA da parte dei fornitori.

Conclusioni operative

Per effetto della risposta dell’Agenzia:

  • il patrimonio destinato non altera il soggetto passivo degli acquisti, che rimane Alfa;
  • gli acquisti destinati allo specifico affare non sono esclusi dallo split payment;
  • i fornitori di beni e servizi di Alfa devono quindi operare nel rispetto della disciplina di cui all’art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.