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Interpello

Risposta n. 30 del 7/02/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene corretto equiparare la fattura per conto a un’autofattura e, quindi, adottare un comportamento che comporti l’esonero della trasmissione telematica da parte del socio, fermo restando l’obbligo di registrazione.

Obblighi di fatturazione elettronica per un agricoltore socio di cooperativa agricola

Il quesito

Un agricoltore socio di una cooperativa chiede come gestire la fatturazione elettronica quando la cooperativa emette già fatture per conto dei soci ex art. 34, comma 7, DPR 633/1972, e se possa essere esonerato dalla trasmissione telematica delle proprie fatture considerato che la cooperativa attribuisce alle fatture una propria numerazione e il socio assegna un ulteriore numero progressivo ai fini della registrazione.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che la cooperativa agricola può emettere la fattura elettronica per conto del socio, con numerazione distinta per ciascun conferente e valorizzazione dei campi relativi al soggetto emittente come cessionario/committente. La cooperativa può indicare il proprio indirizzo telematico come recapito della fattura, ma deve poi comunicare al socio l’avvenuta emissione e trasmettergli una copia del file XML o del PDF, così da consentirgli i successivi adempimenti previsti dall’art. 34, comma 7, del DPR 633/1972.

Obblighi di fatturazione di un agricoltore socio di una cooperativa agricola

L’interpello riguarda la corretta gestione della fatturazione elettronica nelle operazioni di conferimento di prodotti agricoli da parte di un socio di cooperativa. Il tema nasce dall’interazione tra la disciplina speciale dell’art. 34, comma 7, del DPR 633/1972 e l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica introdotto dal 1° gennaio 2019.

Fattispecie e contesto

L’istante è un agricoltore socio di una cooperativa agricola. Per i prodotti conferiti dai soci, la cooperativa assolve l’obbligo di emissione della fattura per conto del conferente, secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 7, del decreto IVA.

Con l’introduzione della fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, la cooperativa ha comunicato al socio che potrebbe delegarla alla trasmissione elettronica delle fatture. Il dubbio dell’istante riguarda però le modalità operative, poiché la cooperativa non è in possesso delle sue fatture come se si trattasse di documenti emessi direttamente dal socio: le fatture vengono infatti emesse dalla cooperativa per conto del socio con propria numerazione, mentre il socio attribuisce poi un proprio numero progressivo ai fini della registrazione.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede, in sostanza, come debba essere gestita la trasmissione elettronica delle fatture nei casi in cui la cooperativa emetta la fattura per conto del socio. Il problema pratico posto riguarda se il socio possa ritenersi esonerato dall’invio telematico delle fatture emesse per le operazioni di conferimento, fermo restando l’adempimento degli obblighi di registrazione.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

L’istante ritiene corretto equiparare la fattura emessa per conto della cooperativa a un’autofattura. Su questa base propone di adottare un comportamento che comporti l’esonero della trasmissione telematica da parte del socio, mantenendo però fermi gli obblighi di registrazione.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama anzitutto l’art. 34, comma 7, del DPR 633/1972, secondo cui i passaggi dei prodotti agricoli ai fini della vendita verso cooperative e altri organismi associativi si considerano effettuati al momento del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. La norma prevede inoltre che l’obbligo di emissione della fattura possa essere adempiuto dagli stessi enti per conto dei produttori agricoli conferenti, con consegna di un esemplare della fattura al produttore per i successivi adempimenti.

Per l’applicazione di tale disciplina nel contesto della fatturazione elettronica, l’Agenzia richiama le FAQ presenti nell’area tematica del sito istituzionale, in particolare la FAQ n. 47 del 21 dicembre 2018, oltre alle indicazioni operative già fornite in precedenti risposte analoghe.

Soluzione interpretativa fornita dall’Agenzia

L’Agenzia non entra nel merito dei regimi fiscali propri dei produttori agricoli né del momento impositivo delle operazioni, trattandosi di aspetti estranei al quesito. La questione viene limitata a stabilire come una cooperativa agricola possa emettere elettronicamente la fattura per conto dei propri soci.

Viene ribadito che la cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ciascun socio utilizzando una distinta numerazione per ogni conferente, ad esempio con serie separate del tipo 1/Cop__, 2/Cop__ e così via. In questo modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del singolo socio risultano progressive con riferimento a quel socio e restano distinte dalle fatture che il socio emette verso altri clienti, le quali seguono una numerazione progressiva autonoma.

Inoltre, quando la fattura è emessa dal cessionario/committente, cioè dalla cooperativa, per conto del socio, devono essere valorizzati i campi del file XML relativi a:

  • “Terzo intermediario o Soggetto emittente”
  • “Soggetto emittente”

In tali campi vanno inseriti i dati della cooperativa, specificando che l’emittente è il “Cessionario/committente”, secondo quanto previsto dal punto 2.2.8 dell’allegato A al provvedimento del 30 aprile 2018.

Indicazioni operative sul recapito della fattura

L’Agenzia chiarisce anche che la cooperativa, nella predisposizione della fattura elettronica, può indicare il proprio indirizzo telematico, ad esempio PEC o codice destinatario, come recapito della fattura. In questo caso, per consentire al socio di disporre di un esemplare del documento, la cooperativa deve:

  • comunicare al produttore agricolo socio di aver emesso la fattura;
  • trasmettergli il duplicato del file XML della fattura elettronica oppure una copia in formato PDF;
  • se disponibile, trasmettere anche la ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI;
  • ricordare al socio che la fattura può essere consultata o scaricata anche nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia, facendo leva sulla disciplina speciale dell’art. 34, comma 7, e sulle indicazioni operative già fornite tramite FAQ, conferma la possibilità per la cooperativa di emettere la fattura elettronica per conto del socio secondo le modalità indicate. La soluzione non si traduce in un esonero generalizzato degli adempimenti del socio, ma in una gestione accentrata dell’emissione da parte della cooperativa, che deve comunque rendere disponibile al socio una copia del documento affinché quest’ultimo possa porre in essere i successivi adempimenti previsti dalla normativa IVA.

Conclusione operativa

L’interpello chiarisce che, nel caso di conferimento di prodotti agricoli a cooperativa, la fattura elettronica può essere emessa dalla cooperativa per conto del socio, con numerazione separata per ciascun conferente e corretta indicazione del soggetto emittente nel tracciato XML. Resta però necessario che il socio riceva la fattura o un suo duplicato per gli adempimenti successivi previsti dal decreto IVA.

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