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Interpello

Risposta n. 24 del 6/02/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene di poter compensare il credito ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, tramite Entratel, usando il codice tributo 1812 e indicando come anno di riferimento il 2016, in conformità alle regole contro le indebite compensazioni.

Credito d’imposta da rivalutazione di terreni edificabili decaduta per mancata edificazione entro il termine previsto

Il quesito

La società chiede se, avendo perso il beneficio della rivalutazione dei terreni edificabili per mancata utilizzazione edificatoria entro il termine, possa utilizzare il credito corrispondente all’imposta sostitutiva versata in compensazione diretta tramite modello F24, pur non essendo il credito da indicare nel quadro RU.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate conferma che, in caso di mancata edificazione entro il termine di legge, il contribuente ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva versata, dopo il ripristino del valore fiscale ante rivalutazione. Il credito è utilizzabile in compensazione ex articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, mediante Entratel, codice tributo 1812 e anno 2016.

Credito d’imposta da rivalutazione di terreni edificabili decaduta

L’interpello riguarda il trattamento del credito d’imposta maturato da una società che aveva rivalutato nel 2005 alcuni terreni edificabili, ai sensi dell’articolo 1, commi da 473 a 475, della legge n. 266/2005, e che ha poi perso il beneficio per mancata utilizzazione edificatoria entro il termine previsto. Il tema centrale è la possibilità di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

La società ALFA riferisce di essere proprietaria di terreni edificabili ubicati nel Comune di […] e di aver fruito della rivalutazione dei beni d’impresa prevista dalla legge n. 266/2005. Tale disciplina richiedeva il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 19% del valore rivalutato e l’utilizzo dell’area per finalità edificatorie entro un termine originariamente fissato in cinque anni, poi esteso a dieci anni dall’articolo 29, comma 8-ter, del decreto-legge n. 216/2011, convertito dalla legge n. 14/2012.

L’istante dichiara di aver versato l’imposta sostitutiva in tre rate:

  • […] euro il 19 luglio 2006;
  • […] euro il 18 giugno 2007;
  • […] euro il 16 giugno 2008.

Poiché l’area non è stata utilizzata per finalità edificatorie entro il 31 dicembre 2015, la società è decaduta dall’agevolazione e ha dovuto rideterminare il valore fiscale dei beni al livello ante rivalutazione. In conseguenza della decadenza, ha maturato un credito pari a […] euro, corrispondente all’imposta sostitutiva versata al netto degli interessi pagati con la seconda e la terza rata.

Quesito posto all’Agenzia

La società richiama la circolare n. 18/E del 13 giugno 2006, secondo cui, in caso di mancata utilizzazione edificatoria entro il termine, si decade dal beneficio e, per effetto del rinvio al decreto ministeriale n. 86/2002, si applica l’articolo 3, comma 3, di tale decreto, che riconosce:

  • l’irrilevanza del maggior valore iscritto;
  • il diritto a un credito per l’imposta sostitutiva pagata;
  • la liberazione del saldo attivo.

Poiché il credito non rientra tra quelli da indicare nel quadro RU del modello Unico SC, il contribuente chiede se sia possibile fruirne direttamente in compensazione con modello F24.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’istante ritiene di poter utilizzare il credito in compensazione nel rispetto delle regole sulle indebite compensazioni introdotte dall’articolo 3 del decreto-legge n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017. In particolare, prospetta di:

  • inviare il modello F24 tramite il servizio telematico Entratel;
  • indicare il codice tributo 1812;
  • indicare come periodo d’imposta di riferimento il 2016.

Normativa richiamata dall’Agenzia

Nel parere, l’Agenzia richiama anzitutto l’articolo 1, commi 473, 474, 475 e 476, della legge n. 266/2005:

  • il comma 473 estende la rivalutazione prevista dalla legge n. 342/2000 anche alle aree fabbricabili non ancora edificate, incluse quelle destinate alla produzione o allo scambio nell’attività d’impresa;
  • il comma 474 subordina il beneficio all’utilizzazione edificatoria entro cinque anni dalla rivalutazione, termine poi esteso a dieci anni;
  • i commi 475 e 476 disciplinano il versamento dell’imposta sostitutiva del 19% e il rinvio ai decreti ministeriali attuativi n. 162/2001 e n. 86/2002.

L’Agenzia richiama inoltre l’articolo 3, comma 3, del D.M. n. 86/2002, che regola gli effetti della decadenza dal beneficio e riconosce il credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva versata, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, previa riduzione del valore fiscale del bene a quello originario.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conferma l’impostazione del contribuente. In caso di mancato utilizzo edificatorio dell’area entro il termine previsto, prima di cinque anni e poi di dieci anni, trova applicazione l’articolo 3, comma 3, del D.M. n. 86/2002, che riconosce al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva versata.

Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, a condizione che sia stato ripristinato il valore fiscale delle aree al livello precedente la rivalutazione.

Conclusioni operative

L’Agenzia afferma quindi che, al verificarsi delle condizioni previste, l’istante ha diritto al riconoscimento del credito con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Il credito può essere compensato tramite canale telematico Entratel, con indicazione del codice tributo 1812 e dell’anno 2016.

Esito sintetico

L’interpello viene sostanzialmente accolto: la decadenza dalla rivalutazione dei terreni edificabili non elimina il diritto al rimborso sotto forma di credito d’imposta dell’imposta sostitutiva già versata, credito che può essere usato in compensazione secondo le modalità indicate dall’Agenzia.

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