Cassazione Civile, Ordinanza n. 14043/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per TARSU/TIA dell'importo di euro 30.890,88 emesso nei confronti di una società contribuente. In primo grado la CTP aveva annullato l'atto limitatamente all'annualità 2011 e, per il 2012, aveva rideterminato la superficie tassabile in mq 491. La CTR aveva rigettato gli appelli proposti sia dalla contribuente sia dal raggruppamento concessionario. Il ricorso principale del concessionario deduceva, da un lato, la violazione delle norme sulla denuncia TARSU e sulla decadenza dell'accertamento, sostenendo che il termine per notificare l'avviso per il 2011 non fosse spirato; dall'altro, la nullità per omessa pronuncia sul motivo relativo alla superficie imponibile, assumendo che la CTR non avesse esaminato l'appello incidentale fondato su una scheda di rilevazione tecnica prodotta in appello. Nel ricorso incidentale la contribuente lamentava, a sua volta, la violazione dell'art. 116 c.p.c. per la ritenuta superficie tassabile di mq 491 e la violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronuncia sulla censura concernente la compensazione delle spese di primo grado.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale, confermando che, in tema di TARSU, quando l'occupazione/detenzione è iniziata prima del 20 gennaio dell'anno di imposta, il termine di decadenza per l'accertamento decorre dall'anno corrente e quindi l'avviso notificato il 22/12/2017 era tardivo rispetto al quinquennio maturato il 31/12/2016. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale per difetto di autosufficienza, non essendo stato riprodotto il contenuto del documento decisivo né indicato il suo effettivo deposito. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, perché diretto a sollecitare una diversa valutazione del merito e delle prove. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo del ricorso incidentale: pur a fronte dell'omessa pronuncia della CTR, la censura sulle spese era infondata perché la CTP aveva motivato la compensazione con la soccombenza reciproca; pertanto, in applicazione dei principi di economia processuale, non era necessario rinvio. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Delimita i vizi deducibili in cassazione; la Corte esclude che possano essere veicolate censure di mero riesame del merito o di valutazione delle prove sotto forme non consentite.
art. 366 c.p.c.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire il controllo della fondatezza delle censure, con specifica indicazione e riproduzione dei documenti su cui si fonda.
art. 70 d.lgs. n. 507/1993
"entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione"
La denuncia TARSU va presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione; il termine va riferito all'anno corrente se l'occupazione è iniziata prima di tale data, altrimenti all'anno successivo.
art. 71 d.lgs. n. 507/1993
Richiamato insieme all'art. 70 quale disciplina del tributo e degli obblighi dichiarativi.
art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
"Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"
Fissa il termine decadenziale per l'accertamento dei tributi locali; nel caso concreto il termine decorreva dal 2011 ed era scaduto il 31/12/2016.
art. 116 c.p.c.
Non consente di censurare in cassazione la valutazione di attendibilità e maggiore o minore forza di convincimento attribuita dal giudice di merito alle prove.
art. 112 c.p.c.
La sua violazione per omessa pronuncia è deducibile, ma nel caso della censura sulle spese la questione è stata ritenuta infondata perché già motivata in primo grado.
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
Consente la produzione di documenti in appello nel processo tributario; nel caso non è stata però dimostrata in cassazione l'effettiva produzione del documento invocato.
art. 384 c.p.c.
Consente, per ragioni di economia processuale, la decisione nel merito senza rinvio quando la questione di diritto è infondata e non richiede accertamenti di fatto.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del principio di ragionevole durata del processo e dell'economia processuale.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater e comma 1 bis
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di TARSU, la decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento va coordinata con l'obbligo dichiarativo: se l'occupazione o detenzione è iniziata prima del 20 gennaio dell'anno d'imposta, il termine quinquennale decorre da quell'anno; se è iniziata successivamente, decorre dal 20 gennaio dell'anno seguente.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si fonda su un documento decisivo, il ricorrente deve indicarne specificamente il contenuto, il momento e il modo del deposito, altrimenti la censura è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza formale in una richiesta di rivalutazione del merito: la scelta e la ponderazione delle prove restano riservate al giudice di merito.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello non impone necessariamente il rinvio se la questione dedotta è comunque infondata e la sua decisione nel merito consente di confermare il dispositivo, in applicazione dei principi di economia processuale.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia è irrilevante quando la statuizione mancante sarebbe comunque incompatibile con una decisione diversa già correttamente motivata nei gradi di merito.
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