Cassazione Penale, Sentenza n. 45909/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 05/07/2024 che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per la pena residua di anni 2 e mesi 5, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe omesso di considerare la dichiarazione relativa all'attività lavorativa e non avrebbe indicato elementi concreti e specifici circa le presunte frequentazioni con esponenti del clan Polverino, limitandosi a riferimenti generici.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per un nuovo giudizio. Ha rilevato che la motivazione era carente perché non si è pronunciata sulla disponibilità lavorativa indicata dalla difesa e perché il riferimento a contatti con persone legate alla camorra era generico e privo di elementi concreti, impedendo adeguata difesa. Ha altresì precisato che l'iscrizione di un nuovo procedimento sulla stessa richiesta non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere in assenza di rinuncia espressa al ricorso.
Norme richiamate
Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 (Angilletta, Rv. 258404 - 01)
Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 - dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404 - 01
Principio secondo cui il giudice chiamato a decidere sull'affidamento in prova deve motivare il giudizio prognostico con riferimento a elementi concreti e a tutti gli elementi previsti dalla legge, giustificando l'accoglimento o il rigetto dell'istanza
Massime di principio
- L'iscrizione di un nuovo procedimento relativo alla stessa richiesta non estingue automaticamente il giudizio di impugnazione già pendente: occorre una rinuncia espressa per rendere "cessata la materia del contendere".
- Il rigetto di una misura alternativa deve poggiare su motivazione specifica e circostanziata; il richiamo generico a contatti con persone legate alla criminalità organizzata è insufficiente se non corredato da elementi concreti.
- Il Tribunale deve espressamente valutare e motivare sugli elementi proposti dalla difesa (es. disponibilità lavorativa), soprattutto se tali elementi sono stati puntualmente dedotti nella domanda.
- Quando la motivazione è carente sul profilo prognostico, l'atto è annullabile e il rimedio è il rinvio per nuovo giudizio affinché il giudice compia la valutazione completa e motivata.
- Per la difesa è strategico documentare concretamente i fattori favorevoli (contratti di lavoro, attestazioni, prove delle non frequentazioni) e chiedere espressamente che tali elementi siano valutati in motivazione.
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