Sentenza del 18/10/2018 n. 26185 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con rettifica ai fini IRPEG e IVA. La contribuente contestava: la ripresa di costi per manutenzione e riparazione ritenuti straordinari; la ripresa di costi per lavorazioni esterne ritenuti non documentati; e l'indetraibilità dell'IVA relativa alla costruzione di due fabbricati, ritenuta non inerente perché l'importo pagato all'appaltatore appariva eccessivo rispetto ai costi del subappaltatore. In Cassazione la contribuente ha inoltre denunciato l'apparente motivazione della sentenza d'appello e l'omesso esame delle schede di commessa rinvenute dalla Guardia di Finanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo esistente e comprensibile la motivazione della sentenza della CTR, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha invece accolto il secondo motivo, chiarendo che, per l'anno 2003, le spese di manutenzione straordinaria potevano essere dedotte entro il limite fiscale previsto dall'art. 67, comma 7, TUIR, se non capitalizzate, e che l'Agenzia non poteva introdurre per la prima volta in controricorso una contestazione relativa al superamento del limite. Ha accolto anche il quarto e quinto motivo, ritenendo che l'inerenza IVA non possa essere negata sulla sola base dell'eccessività del costo, salvo una manifesta e macroscopica antieconomicità adeguatamente dimostrata. Infine, ha accolto il sesto motivo perché la CTR non aveva esaminato le schede di commessa potenzialmente decisive per provare le prestazioni rese dalla società consorella. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di lite.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a esporre le ragioni della decisione.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
La motivazione della sentenza deve consentire di individuare la ratio decidendi e di controllare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 7, nel testo applicabile ratione temporis
Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, ove non capitalizzate, erano deducibili fiscalmente entro il limite del 5% del costo dei beni materiali risultante all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili, salvo deroghe di settore.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1
Il diritto alla detrazione IVA dipende dal collegamento qualitativo tra il bene o servizio acquistato e l'attività economica esercitata, non dalla mera congruità quantitativa del costo.
D.P.R. n. 917 del 1986, principio di inerenza dei costi d'impresa
Un costo è inerente quando è riferibile all'attività imprenditoriale; non è necessario dimostrare che abbia prodotto un'utilità economica concreta e la congruità della spesa, di per sé, non determina l'assenza di inerenza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62
Il ricorso per cassazione contro le sentenze tributarie è disciplinato dai motivi previsti per il giudizio di legittimità civile.
Massime di principio
- Una motivazione è apparente solo quando è fisicamente assente, meramente stereotipata, incomprensibile o non collegata ai fatti della controversia; non basta lamentare che sia sintetica o non sufficientemente persuasiva.
- Per distinguere manutenzione ordinaria e straordinaria occorre verificare se gli interventi aumentino in modo significativo e misurabile capacità, produttività, sicurezza o vita utile del bene. Ai fini fiscali, per l'anno considerato, le spese non capitalizzate potevano comunque rientrare nel limite percentuale previsto dalla legge.
- L'Amministrazione finanziaria deve fondare l'accertamento sulle ragioni indicate nell'atto impositivo e non può introdurre in giudizio motivazioni nuove che modifichino i confini della contestazione originaria.
- L'inerenza IVA è una valutazione qualitativa: il solo fatto che un prezzo sia elevato o appaia non conveniente non consente di negare la detrazione.
- L'antieconomicità può assumere valore indiziario soltanto quando sia manifesta e macroscopica; in tal caso l'Amministrazione deve fornire elementi seri sulla possibile falsità della fattura o sull'estraneità del costo all'attività, mentre il contribuente deve dimostrare la realtà e l'inerenza dell'operazione.
- Il giudice deve esaminare la documentazione decisiva specificamente indicata dalla parte, come schede di commessa, contratti, fatture e altri documenti che provino l'effettività delle prestazioni; ometterne l'esame può comportare la cassazione della sentenza con rinvio.
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