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Sentenza

Sentenza n. 452/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione lavoro, n. 527 del 10 agosto 2023 e della precedente sentenza di ottemperanza del TAR Parma n. 364 del 6 dicembre 2024, relative al riconoscimento della Carta del docente e al pagamento delle spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L’insegnante, dopo avere ottenuto una sentenza del giudice del lavoro che condannava il Ministero al riconoscimento della Carta del docente e una successiva sentenza di ottemperanza che assegnava all’Amministrazione 90 giorni per adempiere e nominava un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva, ha lamentato la persistente inerzia sia ministeriale sia del commissario. Con reclamo ai sensi dell’art. 114, commi 4 e 6, c.p.a. ha chiesto la sostituzione del commissario con il Prefetto di Parma; una penalità di mora di 100 euro per ogni giorno di ritardo; la trasmissione degli atti alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica per le valutazioni di rispettiva competenza; e la condanna alle spese della nuova fase. Il credito indicato comprendeva 2.500 euro di capitale per la Carta del docente, 1.100 euro per il giudizio civile e 1.200 euro per la precedente ottemperanza, salvo pagamenti medio tempore.

La decisione

Il TAR ha accolto il reclamo. Ha sostituito il commissario ad acta rimasto inerte nominando il Prefetto di Parma, con facoltà di delega interna, quale ausiliario del giudice incaricato di eseguire integralmente i giudicati entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, provvedendo al capitale di 2.500 euro, alle spese dei precedenti giudizi (salvi i pagamenti già eseguiti) e alla verifica delle spese della fase di reclamo. Ha accolto la domanda di penalità di mora, ma non nella misura fissa di 100 euro al giorno richiesta: per il credito pecuniario la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute, dalla notificazione della precedente sentenza di ottemperanza fino all’effettivo adempimento, spontaneo o sostitutivo. Il Collegio ha ritenuto tale misura conforme al criterio dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che esclude la manifesta iniquità quando la penalità è pari agli interessi legali. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica di Roma per le valutazioni di competenza in relazione alla protratta omissione dei pagamenti. Ha infine condannato il Ministero a 900 euro, oltre accessori di legge, per le spese della fase di reclamo, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; DETTA PENALITÀ NON PUÒ CONSIDERARSI MANIFESTAMENTE INIQUA QUANDO È STABILITA IN MISURA PARI AGLI INTERESSI LEGALI

    Per l’inottemperanza a un ordine giudiziale di pagamento, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e può essere fissata in misura pari agli interessi legali, misura che non è manifestamente iniqua. Nel caso deciso, la penalità è stata calcolata sulle somme ancora dovute sino all’adempimento effettivo.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Parte ricorrente è stata costretta, in questa situazione di grave e “duplice” violazione del giudicato (civile-GL e amministrativo-Tar), a presentare al giudice dell’ottemperanza RECLAMO, ex art. 114, commi 6 e 4 del cpa

    La disposizione è richiamata quale fondamento del reclamo proposto al giudice dell’ottemperanza a fronte della mancata esecuzione dei giudicati; il giudice ha esaminato e accolto le richieste conseguenti all’inerzia dell’Amministrazione e del commissario.

Massime di principio

  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza; una penalità parametrata agli interessi legali non è manifestamente iniqua.
  • Quando il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato rimane a sua volta inerte, il giudice dell’ottemperanza può sostituirlo con un diverso ausiliario e assegnargli un termine per completare l’esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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