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Sentenza

Sentenza n. 10603/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento: - della nota della Regione Sardegna avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Modalità di pagamento”, pervenuta via PEC in data 29.11.2022; - della determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022 pubblicata in data 29.11.2022 e relativi allegati A e B; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati e in particolare: - del decreto adottato in data 6.7.2022 dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e relativi allegati A, B, C e D, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; - della circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413; - dell'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019 e relativi allegati; - del decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto economico' (CE) e ‘Stato patrimoniale' (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7); - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28.9.2022 (prot. n. 22/186/SR13/C7); - dell'intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022, rep. n. 213/CSR; - “per quanto occorrer possa”, delle delibere aziendali dell’ARES n. 243 del 15.11.2022, dell’ARNAS “Brotzu” n. 1331 del 15.11.2022, dell’AOU di Cagliari n. 1020 del 15.11.2022 e dell’AOU di Sassari n. 1044 del 15.11.2022; - “per quanto occorrer possa”, della determina n. 1471, prot. n. 26447 del 12.12.2022, pubblicata in data 14.12.2022.

Giustizia amministrativa202301705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti regionali di riparto del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e relativi atti presupposti statali e interistituzionali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, fornitrice di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale, aveva impugnato gli atti con cui la Regione Autonoma della Sardegna aveva determinato il riparto tra le imprese fornitrici dell'onere di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti statali e interistituzionali presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà prevista dall'art. 8 del d.l. n. 34/2023, pagando il payback in misura ridotta, pari al 48% dell'importo risultante dai provvedimenti di ripiano, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha rilevato che, sebbene la legge qualifichi il meccanismo come cessazione della materia del contendere, sul piano processuale la fattispecie integra improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: il pagamento dell'importo ridotto ha soddisfatto un bene della vita diverso da quello perseguito con il ricorso, che era l'eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della decisione in rito.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. n. 34/2023

    cessazione della materia del contendere

    La facoltà di definire il payback mediante il pagamento di una quota ridotta dell'importo dovuto comporta il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, con compensazione delle spese secondo la previsione legislativa.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio la questione processuale, previo avviso alle parti in udienza; nel caso concreto, il Collegio ha rilevato d'ufficio il sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente aderisce a un meccanismo legislativo di definizione della posizione sostanziale mediante pagamento di una somma ridotta, l'interesse alla decisione sull'illegittimità degli atti impugnati viene meno se il beneficio conseguito è incompatibile con la prosecuzione dell'azione demolitoria.
  • La qualificazione legislativa di una fattispecie come cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di ricondurla, sul piano processuale, all'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, quando il bene conseguito dal ricorrente non coincide con quello perseguito mediante l'azione di annullamento.
  • Il pagamento agevolato del payback sui dispositivi medici, effettuato ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 34/2023, determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso diretto all'annullamento dei provvedimenti di riparto relativi alle annualità interessate.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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