Ordinanza n. 45/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1895 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sezione Prima, n. 1895 del 2025, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori eolici)
Prevale il privato
La controversia
Le società appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendone in via incidentale la sospensione dell'efficacia. Il testo dell'ordinanza non specifica i motivi di censura dedotti contro la sentenza, limitandosi a rilevare che l'appello presenta profili di censura meritevoli di adeguato approfondimento nella sede di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la rapida definizione dell'appello nel merito. Ha disposto che la Segreteria sottoponga il fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in luogo della sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, di fissare sollecitamente l'udienza di merito quando le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la rapida definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando l'appello presenta censure che richiedono un adeguato approfondimento incompatibile con una definizione nella fase cautelare, ma le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante una sollecita decisione di merito, il giudice d'appello può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una valutazione definitiva sulla fondatezza dell'appello, ma assicura una tutela interinale mediante la rapida definizione della controversia nel merito.
- La novità della questione può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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