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Sentenza

Sentenza n. 11927/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento 1) del provvedimento di cui al prot. n. 2324 del 20/01/2025, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui rigetta la richiesta di riconoscimento del titolo estero della ricorrente sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado – ADSL - sostegno – secondo grado laureati (doc.1); 2) nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso ivi compreso ogni eventuale parere trasmesso e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ivi compreso ogni altro eventuale provvedimento o nota attinente alla trasmissione e pubblicazione del predetto parere e di ogni altro eventuale parere nella parte in cui impedisce alla ricorrente il riconoscimento del titolo estero; 3) nonché, ove occorra, di ogni altro eventuale atto consequenziale, successivo e connesso, ivi compreso il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990; 4) nonché di tutti gli atti di formazione del provvedimento di rigetto impugnato con il presente ricorso;

Giustizia amministrativa202501428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo estero di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di secondo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva respinto la domanda di riconoscimento del titolo estero conseguito in Spagna, rilevando la mancata produzione di alcuni documenti e l'assenza dell'Apostille sui titoli e sulle certificazioni. Sono stati dedotti il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione della normativa nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, la violazione delle regole del giusto procedimento e dei principi enunciati dall'Adunanza plenaria, nonché la necessità di sospendere il procedimento in attesa di una pronuncia della Corte di giustizia. L'Amministrazione ha richiamato il principio di autoresponsabilità, sostenendo che la richiedente avrebbe dovuto presentare integralmente la documentazione sin dall'origine e comunque dopo la richiesta di integrazione. La ricorrente ha inoltre contestato la richiesta dell'Apostille, non prevista espressamente dal modulo amministrativo né dalla direttiva europea e dal d.lgs. n. 206/2007.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione del giusto procedimento e al difetto di istruttoria, affermando che l'amministrazione competente al riconoscimento del titolo estero deve assicurare la completezza dell'istruttoria e richiedere le integrazioni documentali necessarie, in applicazione degli artt. 16 e 17, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007. La presentazione iniziale di un'istanza incompleta è fisiologica e non consente, di per sé, il rigetto automatico; inoltre, quando il richiedente non sia in grado di fornire le informazioni necessarie, l'autorità deve attivarsi presso le autorità o gli organismi dello Stato d'origine. Il TAR ha altresì ritenuto illegittimo il diniego fondato sulla mancanza dell'Apostille: tale adempimento non era stato richiesto espressamente nel modulo, non è previsto dalla direttiva europea né dal d.lgs. n. 206/2007 e risulta sproporzionato rispetto al sistema di verifica dell'autenticità dei titoli fondato sul dialogo tra le autorità degli Stati membri. La richiesta dell'Apostille non è idonea, necessaria né adeguata a prevenire le falsificazioni e può costituire un ostacolo alla libera circolazione. Il provvedimento è stato quindi annullato, con obbligo dell'Amministrazione di riesaminare la domanda anche ai fini dell'eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. 300/1999, come modificato dalla l. 12/2020

    Individua la competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito al riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero ai fini dell'esercizio in Italia della professione docente.

  • art. 16 d.lgs. 206/2007

    entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni

    L'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione e richiedere le integrazioni necessarie; l'istanza incompleta non comporta automaticamente il rigetto.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. 206/2007

    le medesime Autorità competenti invitano il richiedente a fornire informazioni per quanto necessario a determinare l’eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano

    L'amministrazione deve acquisire le informazioni necessarie sulla formazione estera e, se il richiedente non può fornirle, deve rivolgersi alle autorità o agli organismi pertinenti dello Stato membro d'origine.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è richiamato tra gli atti del procedimento, ma la decisione si fonda principalmente sugli obblighi istruttori derivanti dalla disciplina speciale.

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

    Il TAR esclude che la mancanza dell'Apostille possa, nel caso esaminato, giustificare il diniego, poiché l'adempimento non è previsto dalla disciplina europea e nazionale applicabile e risulta sproporzionato rispetto ai meccanismi di verifica tra autorità degli Stati membri.

  • art. 50 direttiva 2005/36/CE e Allegato VII

    Prevedono un sistema di verifica dell'autenticità dei titoli dello Stato d'origine fondato sul dialogo tra gli Stati membri, senza imporre al richiedente un aggravamento documentale quale l'Apostille.

  • art. 16 TFUE

    Il TAR richiama, in termini generali, la libera circolazione nel mercato interno e ritiene che la richiesta dell'Apostille possa costituire un ostacolo non giustificato e sproporzionato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione e richiedere le integrazioni necessarie; il principio di autoresponsabilità del richiedente non consente di respingere automaticamente l'istanza per incompletezze documentali senza un'adeguata attività istruttoria.
  • Quando il richiedente non sia in grado di fornire le informazioni necessarie a verificare eventuali differenze sostanziali tra la formazione estera e quella nazionale, l'autorità competente deve attivarsi presso il punto di contatto, l'autorità competente o altro organismo pertinente dello Stato membro d'origine.
  • Il mancato assolvimento di una richiesta istruttoria da parte del richiedente non determina necessariamente il rigetto dell'istanza, soprattutto quando l'amministrazione disponga di strumenti autonomi per acquisire le informazioni necessarie alla decisione.
  • La richiesta dell'Apostille per documenti relativi a titoli professionali conseguiti in uno Stato membro non può essere posta quale requisito generalizzato di riconoscimento se non è prevista dalla disciplina europea o nazionale applicabile e se esistono strumenti di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità dei documenti.
  • Una misura documentale che ostacoli la libera circolazione dei professionisti deve essere idonea, necessaria e adeguata; la richiesta dell'Apostille non supera tali verifiche quando non esclude i falsi, non è necessaria rispetto ai meccanismi di cooperazione tra autorità e risulta più gravosa di controlli successivi o a campione.
  • L'annullamento del diniego di riconoscimento impone all'amministrazione il riesame dell'istanza, compresa la valutazione dell'eventuale necessità di misure compensative, senza determinare automaticamente il riconoscimento del titolo.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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