Cassazione Civile, Ordinanza n. 37276/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente ospedaliero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza n. 521/2020 della Corte d'appello di Bologna resa in una controversia con un istituto ospedaliero. Tuttavia, il ricorso notificato non è stato depositato nei termini di legge; la cancelleria della Corte ha attestato il mancato deposito, mentre la parte resistente aveva depositato controricorso, dando così conoscenza dell'esistenza del ricorso. Il ricorrente non ha quindi rispettato l'onere processuale di deposito dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato l'omesso deposito del ricorso e, in applicazione del principio per cui l'improcedibilità può essere dichiarata d'ufficio anche quando la parte resistente abbia depositato controricorso, ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali in favore del controricorrente e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, proprio perché il ricorso non è stato depositato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.
Viene richiamata la procedura camerale per la trattazione del ricorso in cassazione con proposta del relatore, ritualmente comunicata alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002
Il mancato deposito del ricorso è ritenuto ostativo alla configurabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Cass. n. 26529/17
Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con controricorso
Si ribadisce il principio secondo cui la Corte può dichiarare d'ufficio l'improcedibilità anche se il controricorso rende comunque noto il ricorso non depositato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'omesso deposito del ricorso nei termini di legge determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.
- La declaratoria di improcedibilità può essere pronunciata anche quando la parte resistente abbia depositato controricorso, poiché ciò non sana il mancato deposito dell'atto principale.
- La mancata rituale instaurazione del giudizio di legittimità comporta la condanna del ricorrente alle spese in favore della parte resistente.
- Il mancato deposito del ricorso esclude, per ciò solo, i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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