Sentenza n. 728/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento - del decreto della Questura di -OMISSIS-, datato 31 gennaio 2025 e notificato in data 6 febbraio 2025, con il quale è stata dichiarata irricevibile l’istanza della ricorrente di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; - di ogni altro atto precedente e successivo presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura che ha dichiarato irricevibile la domanda di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura ha dichiarato irricevibile la domanda di conversione, presentata il 12 ottobre 2023, del permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato il 14 ottobre 2022 e valido fino al 13 ottobre 2023. L’Amministrazione ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, che ha eliminato la possibilità di convertire i permessi per cure mediche in permessi per lavoro. La ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere, sostenendo sia l’impossibilità di dichiarare l’istanza inammissibile o irricevibile nell’ambito dei procedimenti per il rilascio del permesso di soggiorno, sia la violazione della disciplina transitoria di cui all’art. 7, commi 2 e 3, del d.l. n. 20/2023. Secondo la ricorrente, poiché il titolo era stato rilasciato prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, doveva continuare ad applicarsi il regime previgente, comprensivo della possibilità di conversione in permesso per lavoro subordinato. In udienza la difesa ha inoltre dichiarato che la Questura avrebbe successivamente rilasciato il titolo richiesto, chiedendo la cessazione della materia del contendere; tuttavia, tale circostanza non è stata provata documentalmente.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché il rilascio del permesso di soggiorno non risultava provato né dalla ricorrente né dall’Amministrazione e non erano noti gli estremi del titolo. Nel merito, ha accolto il ricorso ritenendo fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 7, commi 2 e 3, del d.l. n. 20/2023. Il permesso per cure mediche era stato rilasciato il 14 ottobre 2022, prima dell’entrata in vigore della novella, e la domanda di conversione era stata presentata il 12 ottobre 2023. Il giudice ha ritenuto che i permessi per cure mediche, ai fini della conversione, abbiano il medesimo regime dei permessi per protezione internazionale e che, in forza della disciplina transitoria, ai relativi titolari si applichi il regime previgente, comprensivo della convertibilità in permesso per lavoro subordinato, ove sussistano i requisiti di legge. L’interpretazione è stata confermata dal richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato e del TAR Veneto, secondo cui la nuova disciplina non può incidere sulle situazioni già disciplinate dal regime precedente nei termini previsti dalla norma transitoria. La Questura ha quindi errato nel dichiarare irricevibile l’istanza. Il TAR ha annullato il decreto impugnato e ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento di 1.500 euro per spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 6, comma 1-bis, lett. h-bis, d.lgs. 286/1998
La disposizione previgente consentiva la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro; è stata abrogata dalla novella del 2023.
art. 7, commi 1, 2 e 3, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla l. n. 50/2023
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”; “i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.”
La disciplina transitoria conserva, nei casi considerati dalla pronuncia, l’applicazione del regime previgente e la possibilità di conversione del permesso per cure mediche rilasciato prima della novella, in ragione dell’equiparazione del relativo regime di conversione a quello del permesso per protezione internazionale.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base normativa dei titoli di soggiorno interessati dalla disciplina transitoria.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è adottata in forma semplificata.
Massime di principio
- La disciplina transitoria dell’art. 7, commi 2 e 3, del d.l. n. 20/2023 deve essere interpretata nel senso che il titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato prima dell’entrata in vigore della novella può beneficiare, ove ricorrano i requisiti di legge, della disciplina previgente sulla conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
- Ai fini della conversione, il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato in base alla disciplina anteriore al d.l. n. 20/2023 è equiparabile al permesso per protezione internazionale quanto al regime transitorio applicabile.
- L’Amministrazione non può dichiarare irricevibile una domanda di conversione sulla sola base dell’abrogazione della disciplina previgente quando il titolo di soggiorno e la domanda rientrano nell’ambito di applicazione della norma transitoria.
- La cessazione della materia del contendere richiede la prova dell’integrale soddisfazione della pretesa azionata; la mera dichiarazione della parte circa il successivo rilascio del titolo, in assenza del deposito del documento e dei suoi estremi identificativi, non è sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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