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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38657/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per appropriazione indebita (capo A) e truffa (capo B), denunciando: carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale in relazione alla credibilità del teste Mevorach e all'esistenza di presunti accordi verbali o prassi tollerate per la gestione di "fondi neri" e spese personali; mancata considerazione della putatività del consenso e del dolo; errata valutazione dell'autonomia di spesa prevista dal memorandum in relazione all'acquisto del macchinario Orved, con conseguente dubbio su ingiusto profitto e danno patrimoniale per M.B. Trendy; e censura sulla qualificazione dell'altruità dei beni. I ricorrenti chiedevano la riforma delle condanne per carenza di dolo, per erronea ricostruzione degli elementi del reato e per insufficiente prova del profitto illecito e del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i motivi di ricorso, nella sostanza, inammissibili o manifestamente infondati, confermando la ricostruzione di merito circa la credibilità delle prove e l'esistenza di appropriazione indebita e truffa. Tuttavia, d'ufficio, ha rilevato l'illegalità della pena comminata in ragione della dichiarata incostituzionalità dell'art. 646, comma 1, c.p. (per la modifica introdotta dalla L. 3/2019 sul minimo edittale). Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio; ha dichiarato inammissibili i ricorsi nel resto. Ha altresì condannato gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 1.844,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)

    richiamato il comma 1 nella formulazione che prevedeva la pena "da due a cinque anni"

    La Corte ha rilevato che la sentenza di merito aveva commisurato la pena avendo come parametro il minimo edittale previsto dalla versione oggetto di intervento costituzionale/legislativo; la Corte di Cassazione ha annullato la determinazione della pena perché la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte del comma 1 che prevedeva il minimo "da due a cinque anni", incidendo ex tunc sulla cornice edittale usata dal giudicante per la commisurazione.

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La Corte ha ritenuto correttamente integrati gli elementi del reato di truffa: artifici e raggiri idonei a determinare un errore nel soggetto passivo e danno patrimoniale anche nella forma del mancato acquisto di un'utilità economica o dell'assunzione di obbligazioni illusorie, in linea con la giurisprudenza di legittimità citata.

  • Legge n. 3/2019 (modifica del quadro sanzionatorio)

    La novellazione del quadro sanzionatorio è stata presa in considerazione dalla Corte di merito nella quantificazione della pena. La successiva pronuncia della Corte Costituzionale che ha inciso sulla formulazione dell'art. 646 ha reso illegittima la determinazione pratica della sanzione compiuta dai giudici del merito, imponendo la rimessione per nuova commisurazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 46/2024

    sentenza n. 46 del 22 marzo 2024

    La decisione ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 646, comma 1, nella parte in cui prevedeva la pena 'da due a cinque anni', incidendo sulla cornice edittale e determinando l'illegalità della pena inflitta in concreto quando la stessa era stata commisurata su quel parametro.

Massime di principio

  • Le censure di mera rivalutazione del compendio probatorio e della credibilità dei testi, quando non specificamente e puntualmente confrontate con le argomentazioni della sentenza impugnata, sono in genere inammissibili in Cassazione.
  • Accordi verbali o prassi interne non formalizzate devono essere allegati e provati tempestivamente: introdurli per la prima volta in sede di legittimità o senza prove documentali concrete rende la tesi difensiva fragile e non ammissibile.
  • In tema di truffa il danno patrimoniale può consistere anche nella perdita di un'utilità economica attesa o nell'assunzione di obbligazioni ingiustificate: non è necessario che il bene sia materialmente sottratto per integrare il pregiudizio.
  • La presenza dell'altruità della cosa (denaro, materie prime, beni strumentali afferenti all'attività sociale) è compatibile con l'integrazione del reato quando gli amministratori agiscono per fini personali a detrimento della società che li ha autorizzati o delegati.
  • Questione di diritto relativa alla legge penale nel tempo: se la cornice edittale usata per la commisurazione della pena viene successivamente dichiarata incostituzionale, la pena concreta può risultare illegale e la sentenza deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio.
  • Distinguere sempre tra il profilo civilistico/fiscale (irregolarità contabili) e il profilo penale: per la configurabilità del dolo di appropriazione o di truffa è necessario dimostrare l'intenzionalità di sottrarre o di indurre in errore per lucro personale, non la sola irregolarità amministrativa.

Testo integrale

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