Sentenza n. 7235/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione 20 gennaio 2020 prot. n. GSE/P20200003032 con cui il G.S.E. ha comunicato il rigetto del progetto a consuntivo (PC) n. CB0000000263 presentato da Beghelli Servizi S.r.l.; - della nota 19 marzo 2019 prot. n. GSE/P20190015844 con la quale il G.S.E. ha comunicato il preavviso di rigetto del progetto a consuntivo CB0000000263 presentato da Beghelli Servizi S.r.l.; - nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Beghelli Servizi S.r.l. il 16/11/2020: Per l’annullamento: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del progetto a consuntivo relativo alla richiesta di incentivi per un intervento di sostituzione di apparecchi tradizionali con apparecchi LED a flusso variabile, nonché il presupposto preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato tutte le ragioni ostative poste dal G.S.E. a fondamento del diniego. In particolare, ha dedotto l'erroneità della valutazione relativa alla mancata prova che l'avvio della realizzazione del progetto fosse successivo alla presentazione della domanda di incentivo; l'inidoneità della documentazione a dimostrare che il soggetto titolare del progetto coincidesse con il soggetto che aveva sostenuto l'investimento; la mancata produzione di documentazione sui consumi ante intervento; nonché l'erroneità delle valutazioni riguardanti la determinazione del consumo di baseline. La ricorrente ha inoltre sostenuto che il contratto stipulato con la società proprietaria dello stabilimento dimostrasse l'assunzione dei costi e che il G.S.E. avesse adottato una lettura meramente quantitativa e formalistica della documentazione, chiedendo eventualmente l'applicazione del soccorso istruttorio. Con i motivi aggiunti ha invocato l'applicazione dell'art. 56 del d.l. n. 76/2020 e dei criteri dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, ritenendo illegittimo il rigetto perché adottato a distanza di anni dalla richiesta di incentivo.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittime e sufficienti, già di per sé, alcune ragioni ostative del diniego: non era stata comprovata la posteriorità dell'avvio del progetto rispetto alla domanda; la documentazione non dimostrava che il soggetto proprietario dello stabilimento avesse effettivamente sostenuto l'investimento; mancavano documenti idonei sui consumi ante intervento. In particolare, dei 397 corpi illuminanti previsti ne risultavano consegnati soltanto 391 e non erano stati prodotti documenti comprovanti i pagamenti effettuati dalla società proprietaria dello stabilimento. Il contratto, non accompagnato da prova della sua esecuzione, non è stato ritenuto sufficiente. Il giudice ha applicato il principio di autoresponsabilità dell'impresa, secondo cui grava sull'interessato l'onere di provare tutti i presupposti per l'ammissione a benefici di derivazione europea. Ha escluso che le carenze documentali fossero meramente formali e ha ritenuto non applicabile il soccorso istruttorio in una procedura di massa scandita da termini perentori. Quanto al consumo di baseline, il TAR ha stabilito che la riduzione del periodo o della frequenza di misurazione rispetto ai dodici mesi è ammissibile solo quando i dati siano reali e rappresentativi del funzionamento dell'impianto; non è sufficiente una stima teorica basata sulla potenza delle lampade e sulle ore di funzionamento stimate. Il riferimento al regime degli impianti nuovi è stato ritenuto inconferente, poiché presuppone l'impossibilità di acquisire dati reali ante intervento. Il giudice ha omesso l'esame delle ulteriori censure, ritenendo sufficiente la legittimità di una sola ragione autonoma posta a fondamento di un atto plurimotivato. Ha inoltre rigettato i motivi aggiunti: l'art. 56 d.l. n. 76/2020 richiede un'istanza di parte, non retroagisce e si applica ai provvedimenti del G.S.E. adottati dopo la sua entrata in vigore; in ogni caso, il diniego era anteriore alla novella. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. w), d.m. 11 gennaio 2017
Il soggetto titolare del progetto deve coincidere con il soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica.
punto 1.3 d.m. 11 gennaio 2017
Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il proponente dovrà considerare le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. […] È ammesso un periodo ed una frequenza di campionamento inferiore nei seguenti casi: a) qualora il proponente dimostri che le misure proposte siano rappresentative dei consumi annuali, ovvero del range annuale dei parametri di funzionamento che influenzano il consumo; b) qualora dalle schede tecniche di prodotto, o da altra opportuna documentazione tecnica, o dalle misure effettuate per un periodo inferiore ai 12 mesi o con frequenza non giornaliera risulti che il consumo ex ante è superiore a quello di riferimento. In tal caso è data facoltà al soggetto proponente di poter optare per il consumo di riferimento.
Anche quando è ammesso un periodo di misurazione inferiore a dodici mesi, occorre una misura reale e rappresentativa dei consumi e del funzionamento dell'impianto; una stima astratta basata su dati teorici di potenza e ore di funzionamento non è sufficiente.
art. 2, comma 1, lett. c), d.m. 11 gennaio 2017
Il calcolo astratto del consumo di riferimento per gli impianti nuovi riguarda una situazione nella quale non è possibile rilevare dati reali ante intervento e non è estensibile a impianti esistenti.
art. 42, d.lgs. 28/2011
La disciplina modificata dall'art. 56 d.l. n. 76/2020, relativa all'applicazione dei criteri dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990 ai provvedimenti di decadenza dagli incentivi, non è stata ritenuta applicabile al diniego anteriore alla novella.
art. 56, commi 7 e 8, d.l. 16 luglio 2020, n. 76
La novella richiede un'istanza di parte, non ha efficacia retroattiva e si applica ai provvedimenti del G.S.E. emanati dopo la sua entrata in vigore.
art. 21-nonies l. 241/1990
I criteri dell'annullamento d'ufficio sono richiamati dalla disciplina sopravvenuta per determinati provvedimenti di decadenza dagli incentivi, ma non incidono sul diniego adottato prima dell'entrata in vigore della novella.
Massime di principio
- Nelle procedure di accesso a incentivi di derivazione europea opera il principio di autoresponsabilità dell'impresa: il richiedente deve fornire la prova di tutti i presupposti per l'ammissione al beneficio e sopporta le conseguenze delle carenze documentali che impediscano di verificare il perfezionamento della fattispecie agevolativa.
- La documentazione non conforme o incompleta, quando impedisce al gestore di verificare requisiti sostanziali dell'incentivo, integra una carenza rilevante e non un vizio meramente formale; nelle procedure di massa soggette a termini perentori non è configurabile il soccorso istruttorio per supplire a tale carenza probatoria.
- La coincidenza tra titolare del progetto e soggetto che sostiene l'investimento deve essere dimostrata con elementi concreti dell'effettiva esecuzione dell'operazione e dell'assunzione dei relativi costi; il solo contratto, se non accompagnato da prova della sua esecuzione e dei pagamenti, non è sufficiente.
- La possibilità di utilizzare un periodo di misurazione dei consumi ante intervento inferiore a dodici mesi presuppone comunque dati reali e rappresentativi del funzionamento dell'impianto; non può essere sostituita da stime teoriche ricavate da dati di targa e ore di funzionamento ipotizzate.
- Quando un provvedimento amministrativo è plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonoma, idonea a sostenerlo, è sufficiente a giustificarne la conservazione e consente al giudice di assorbire le censure rivolte contro le ulteriori motivazioni.
- La disciplina sopravvenuta che impone al G.S.E. il rispetto dei criteri dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990 per determinati provvedimenti di decadenza dagli incentivi non si applica retroattivamente ai provvedimenti adottati prima della sua entrata in vigore e richiede comunque un'istanza di parte.
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