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Sentenza

Sentenza n. 7235/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione 20 gennaio 2020 prot. n. GSE/P20200003032 con cui il G.S.E. ha comunicato il rigetto del progetto a consuntivo (PC) n. CB0000000263 presentato da Beghelli Servizi S.r.l.; - della nota 19 marzo 2019 prot. n. GSE/P20190015844 con la quale il G.S.E. ha comunicato il preavviso di rigetto del progetto a consuntivo CB0000000263 presentato da Beghelli Servizi S.r.l.; - nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Beghelli Servizi S.r.l. il 16/11/2020: Per l’annullamento: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale;

Giustizia amministrativa202002795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del progetto a consuntivo relativo alla richiesta di incentivi per un intervento di sostituzione di apparecchi tradizionali con apparecchi LED a flusso variabile, nonché il presupposto preavviso di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha contestato tutte le ragioni ostative poste dal G.S.E. a fondamento del diniego. In particolare, ha dedotto l'erroneità della valutazione relativa alla mancata prova che l'avvio della realizzazione del progetto fosse successivo alla presentazione della domanda di incentivo; l'inidoneità della documentazione a dimostrare che il soggetto titolare del progetto coincidesse con il soggetto che aveva sostenuto l'investimento; la mancata produzione di documentazione sui consumi ante intervento; nonché l'erroneità delle valutazioni riguardanti la determinazione del consumo di baseline. La ricorrente ha inoltre sostenuto che il contratto stipulato con la società proprietaria dello stabilimento dimostrasse l'assunzione dei costi e che il G.S.E. avesse adottato una lettura meramente quantitativa e formalistica della documentazione, chiedendo eventualmente l'applicazione del soccorso istruttorio. Con i motivi aggiunti ha invocato l'applicazione dell'art. 56 del d.l. n. 76/2020 e dei criteri dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, ritenendo illegittimo il rigetto perché adottato a distanza di anni dalla richiesta di incentivo.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittime e sufficienti, già di per sé, alcune ragioni ostative del diniego: non era stata comprovata la posteriorità dell'avvio del progetto rispetto alla domanda; la documentazione non dimostrava che il soggetto proprietario dello stabilimento avesse effettivamente sostenuto l'investimento; mancavano documenti idonei sui consumi ante intervento. In particolare, dei 397 corpi illuminanti previsti ne risultavano consegnati soltanto 391 e non erano stati prodotti documenti comprovanti i pagamenti effettuati dalla società proprietaria dello stabilimento. Il contratto, non accompagnato da prova della sua esecuzione, non è stato ritenuto sufficiente. Il giudice ha applicato il principio di autoresponsabilità dell'impresa, secondo cui grava sull'interessato l'onere di provare tutti i presupposti per l'ammissione a benefici di derivazione europea. Ha escluso che le carenze documentali fossero meramente formali e ha ritenuto non applicabile il soccorso istruttorio in una procedura di massa scandita da termini perentori. Quanto al consumo di baseline, il TAR ha stabilito che la riduzione del periodo o della frequenza di misurazione rispetto ai dodici mesi è ammissibile solo quando i dati siano reali e rappresentativi del funzionamento dell'impianto; non è sufficiente una stima teorica basata sulla potenza delle lampade e sulle ore di funzionamento stimate. Il riferimento al regime degli impianti nuovi è stato ritenuto inconferente, poiché presuppone l'impossibilità di acquisire dati reali ante intervento. Il giudice ha omesso l'esame delle ulteriori censure, ritenendo sufficiente la legittimità di una sola ragione autonoma posta a fondamento di un atto plurimotivato. Ha inoltre rigettato i motivi aggiunti: l'art. 56 d.l. n. 76/2020 richiede un'istanza di parte, non retroagisce e si applica ai provvedimenti del G.S.E. adottati dopo la sua entrata in vigore; in ogni caso, il diniego era anteriore alla novella. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. w), d.m. 11 gennaio 2017

    Il soggetto titolare del progetto deve coincidere con il soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica.

  • punto 1.3 d.m. 11 gennaio 2017

    Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il proponente dovrà considerare le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. […] È ammesso un periodo ed una frequenza di campionamento inferiore nei seguenti casi: a) qualora il proponente dimostri che le misure proposte siano rappresentative dei consumi annuali, ovvero del range annuale dei parametri di funzionamento che influenzano il consumo; b) qualora dalle schede tecniche di prodotto, o da altra opportuna documentazione tecnica, o dalle misure effettuate per un periodo inferiore ai 12 mesi o con frequenza non giornaliera risulti che il consumo ex ante è superiore a quello di riferimento. In tal caso è data facoltà al soggetto proponente di poter optare per il consumo di riferimento.

    Anche quando è ammesso un periodo di misurazione inferiore a dodici mesi, occorre una misura reale e rappresentativa dei consumi e del funzionamento dell'impianto; una stima astratta basata su dati teorici di potenza e ore di funzionamento non è sufficiente.

  • art. 2, comma 1, lett. c), d.m. 11 gennaio 2017

    Il calcolo astratto del consumo di riferimento per gli impianti nuovi riguarda una situazione nella quale non è possibile rilevare dati reali ante intervento e non è estensibile a impianti esistenti.

  • art. 42, d.lgs. 28/2011

    La disciplina modificata dall'art. 56 d.l. n. 76/2020, relativa all'applicazione dei criteri dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990 ai provvedimenti di decadenza dagli incentivi, non è stata ritenuta applicabile al diniego anteriore alla novella.

  • art. 56, commi 7 e 8, d.l. 16 luglio 2020, n. 76

    La novella richiede un'istanza di parte, non ha efficacia retroattiva e si applica ai provvedimenti del G.S.E. emanati dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    I criteri dell'annullamento d'ufficio sono richiamati dalla disciplina sopravvenuta per determinati provvedimenti di decadenza dagli incentivi, ma non incidono sul diniego adottato prima dell'entrata in vigore della novella.

Massime di principio

  • Nelle procedure di accesso a incentivi di derivazione europea opera il principio di autoresponsabilità dell'impresa: il richiedente deve fornire la prova di tutti i presupposti per l'ammissione al beneficio e sopporta le conseguenze delle carenze documentali che impediscano di verificare il perfezionamento della fattispecie agevolativa.
  • La documentazione non conforme o incompleta, quando impedisce al gestore di verificare requisiti sostanziali dell'incentivo, integra una carenza rilevante e non un vizio meramente formale; nelle procedure di massa soggette a termini perentori non è configurabile il soccorso istruttorio per supplire a tale carenza probatoria.
  • La coincidenza tra titolare del progetto e soggetto che sostiene l'investimento deve essere dimostrata con elementi concreti dell'effettiva esecuzione dell'operazione e dell'assunzione dei relativi costi; il solo contratto, se non accompagnato da prova della sua esecuzione e dei pagamenti, non è sufficiente.
  • La possibilità di utilizzare un periodo di misurazione dei consumi ante intervento inferiore a dodici mesi presuppone comunque dati reali e rappresentativi del funzionamento dell'impianto; non può essere sostituita da stime teoriche ricavate da dati di targa e ore di funzionamento ipotizzate.
  • Quando un provvedimento amministrativo è plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonoma, idonea a sostenerlo, è sufficiente a giustificarne la conservazione e consente al giudice di assorbire le censure rivolte contro le ulteriori motivazioni.
  • La disciplina sopravvenuta che impone al G.S.E. il rispetto dei criteri dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990 per determinati provvedimenti di decadenza dagli incentivi non si applica retroattivamente ai provvedimenti adottati prima della sua entrata in vigore e richiede comunque un'istanza di parte.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi alle impreseBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicitàSoccorso istruttorioAutotutela decisoria

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