Ordinanza n. 3809/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento dl giudizio di inidoneità espresso, dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti psico-fisici N. -OMISSIS- del 25/11/2025, notificato via PEC al ricorrente in data 25/11/2025 nell'ambito del bando di concorso per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri effettivi, pubblicato sul portale del Reclutamento (inpa.gov.it) il 6 giugno 2025. di ogni provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 15/6/2026: RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTIVI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica espresso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici nell’ambito del concorso per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri effettivi, nonché la graduatoria finale impugnata con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità psico-fisica che ne aveva determinato l’esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi Carabinieri, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Con motivi aggiunti ha tempestivamente impugnato anche la graduatoria finale del concorso. Il Tribunale dà atto dell’esito favorevole per il candidato della verificazione disposta nel giudizio. Quanto all’impugnazione della graduatoria, rileva che la notificazione dei motivi aggiunti era stata effettuata soltanto nei confronti di alcuni controinteressati e dispone pertanto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria.
La decisione
Il TAR ha accolto in via interinale la domanda cautelare, ai sensi dell’art. 27 c.p.a., ritenendo sussistente un grave pregiudizio e valorizzando l’esito favorevole della verificazione. Ha quindi ammesso il ricorrente con riserva al completamento dell’iter concorsuale. Poiché i motivi aggiunti avevano ad oggetto anche la graduatoria, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria, autorizzando, considerato l’elevato numero dei controinteressati, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione della presente ordinanza, del ricorso principale, dei motivi aggiunti e dell’elenco nominativo dei controinteressati. Ha fissato il termine di quindici giorni per la richiesta di pubblicazione all’amministrazione, il termine di quindici giorni per l’amministrazione per procedere alla pubblicazione e il termine successivo di dieci giorni per il deposito della prova della notificazione, a pena di decadenza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 27 c.p.a.
accoglimento dell’istanza cautelare, in via interinale
Consente l’adozione di una tutela cautelare interinale; nella fattispecie è stata utilizzata per ammettere con riserva il candidato al completamento dell’iter concorsuale.
art. 41, comma 2, c.p.a.
la notifica del ricorso per motivi aggiunti risulta effettuata solo nei confronti di alcuni controinteressati
Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati necessari quando l’impugnazione della graduatoria non sia stata notificata a tutti.
art. 41, comma 4, c.p.a.
notifica per pubblici proclami
Costituisce, insieme all’art. 49, comma 3, c.p.a., la base normativa per autorizzare la notificazione per pubblici proclami in presenza di un elevato numero di controinteressati.
art. 49, comma 3, c.p.a.
notifica per pubblici proclami
Consente al giudice di disporre modalità alternative di integrazione del contraddittorio, qui individuate nella pubblicazione sul sito web dell’amministrazione.
art. 52, comma 2, c.p.a.
mediante pubblicazione sul sito web della resistente
Disciplina le modalità telematiche della notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell’amministrazione resistente.
Massime di principio
- Quando l’impugnazione di una graduatoria coinvolge una pluralità elevata di controinteressati, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria, potendo autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione.
- La tutela cautelare interinale può comportare l’ammissione con riserva di un candidato al completamento dell’iter concorsuale quando emerga un grave pregiudizio e la verificazione disposta nel giudizio abbia avuto esito favorevole per il candidato.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata a termini perentori per la richiesta di pubblicazione, per l’adempimento dell’amministrazione e per il deposito della prova dell’avvenuta notificazione, con decadenza in caso di inosservanza.
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