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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20928/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e in appello per rapina pluriaggravata in concorso, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello per i minorenni di Milano nella sola parte in cui non aveva accolto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. In appello aveva dedotto la mancata sostituzione della pena principale con i lavori di pubblica utilità o, in subordine, con la detenzione domiciliare sostitutiva; in udienza la difesa aveva rinunciato alla sola detenzione domiciliare, insistendo espressamente per il lavoro di pubblica utilità. La Corte territoriale aveva invece rigettato la richiesta di messa alla prova valorizzando la commissione di un ulteriore reato da maggiorenne, lo stato di detenzione e l'assenza di un programma USSM. Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 56-bis e 53, comma 2, della l. n. 689/1981, e mancanza di motivazione, assumendo che il giudice di appello avesse omesso di pronunciarsi sulla specifica istanza di lavoro di pubblica utilità, che non era preclusa né dal rigetto della messa alla prova né dalla sua detenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha accertato che la richiesta di lavoro di pubblica utilità sostitutivo era stata effettivamente mantenuta dalla difesa e che la Corte d'appello non aveva motivato sul punto, limitandosi a rigettare la messa alla prova e a prendere atto della rinuncia alla detenzione domiciliare sostitutiva. Ha inoltre affermato che il rigetto della messa alla prova non comporta automaticamente il rigetto della richiesta di sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e che lo stato di detenzione non impedisce di per sé l'applicazione di tale sanzione. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione dell'applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, sezione per i minorenni, in diversa composizione, per nuovo esame sul solo punto.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, in relazione alla mancata pronuncia sulla sanzione sostitutiva richiesta

  • art. 56-bis l. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato dalla difesa come base normativa della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità

  • art. 53, comma 2, l. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato dalla difesa nel combinato disposto per sostenere l'applicabilità del lavoro di pubblica utilità sostitutivo

  • art. 63, secondo comma, secondo periodo, l. 24 novembre 1981, n. 689

    Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità

    dimostra che la detenzione del condannato non impedisce di per sé l'applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo

  • art. 68, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689

    L'ordine di esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo emesso nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o l'esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, né il corso della custodia cautelare

    conferma la compatibilità della misura sostitutiva con la detenzione già in atto

  • art. 75 l. 24 novembre 1981, n. 689

    le disposizioni sulla esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano anche agli imputati minorenni

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato nel finale per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Quando l'imputato mantenga in appello una specifica richiesta di sanzione sostitutiva, il giudice deve pronunciarsi espressamente su tale istanza e motivare sul punto; la mancata motivazione integra vizio denunciabile in cassazione.
  • Il rigetto di una richiesta di messa alla prova non implica, di per sé, il rigetto della distinta richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità: si tratta di domande autonome, soggette a valutazioni diverse.
  • Lo stato di detenzione del condannato non preclude automaticamente l'applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, poiché la disciplina esecutiva contempla espressamente l'ipotesi del soggetto detenuto o internato.
  • Le disposizioni della legge n. 689 del 1981 sulle sanzioni sostitutive si applicano anche ai procedimenti riguardanti imputati minorenni, in forza del rinvio normativo previsto dalla stessa legge.
  • In sede di legittimità, l'omessa pronuncia su una richiesta difensiva autonoma relativa al trattamento sanzionatorio determina annullamento con rinvio limitatamente al punto non esaminato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

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