Corte di giustizia, Sentenza C-30/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 maggio 2018. — Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu contro Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Disposizioni tributarie – Accise – Direttiva 92/83/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Alcoli e bevande alcoliche – Birra – Birra aromatizzata – Grado Plato – Sistema di calcolo. — Causa C-30/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito come si calcola la base imponibile dell’accisa sulle birre aromatizzate quando lo Stato membro utilizza il criterio dei gradi Plato. Ha stabilito che il riferimento è l’estratto secco del mosto primitivo, non gli ingredienti aggiunti dopo la fermentazione, come aromi e sciroppo di zucchero. La soluzione si fonda sul significato tecnico della nozione, sul contesto delle direttive 92/83 e 92/84 e sull’obiettivo di tassare l’alcole consumato senza alterare il regime per ragioni legate alla sola aromatizzazione.
Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE: per la tassazione delle birre aromatizzate secondo la scala Plato non si considerano gli ingredienti aggiunti dopo la fermentazione.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE debba essere interpretato nel senso che, quando la base imponibile dell’accisa sulla birra aromatizzata è determinata secondo la scala Plato, occorra includere nell’estratto secco anche gli aromi e lo sciroppo di zucchero aggiunti dopo la fermentazione, oppure se debba considerarsi soltanto l’estratto secco del mosto primitivo.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE va interpretato nel senso che, ai fini della determinazione della base imponibile delle birre aromatizzate secondo la scala Plato, deve essere preso in considerazione l’estratto secco del mosto primitivo, senza includere gli aromi e lo sciroppo di zucchero aggiunti dopo il completamento della fermentazione. La nozione di grado Plato rinvia all’estratto originale della birra e la tassazione non può dipendere da ingredienti post-fermentazione che non incidono sul titolo alcolometrico.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 92/83/CEE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 92/83/CEE
- Articolo 2, direttiva 92/83/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 92/83/CEE
- Articolo 5, direttiva 92/83/CEE
- Articolo 28, direttiva 92/83/CEE
- Direttiva 92/84/CEE
- Articolo 6, direttiva 92/84/CEE
Base imponibile dell’accisa sulla birra aromatizzata secondo la scala Plato
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in materia di accise sulla birra, con specifico riferimento alla birra aromatizzata prodotta da Kompania Piwowarska S.A. La questione centrale è se, nel calcolo dei gradi Plato ai fini dell’accisa, debbano essere inclusi anche gli ingredienti aggiunti dopo la fermentazione alcolica.
Fatti e procedimento principale
La società produttrice commercializzava birra aromatizzata ottenuta da birra tradizionale alla quale, dopo la fermentazione, venivano aggiunti sciroppo di zucchero, aromi e acqua. Nella dichiarazione iniziale l’impresa aveva calcolato l’accisa tenendo conto di tali ingredienti nel determinare i gradi Plato tramite la formula di Balling. Successivamente chiedeva il rimborso dell’eccedenza di accisa, sostenendo che nel calcolo avrebbe dovuto considerarsi solo l’estratto residuo della birra originaria, escludendo zucchero e aromi post-fermentazione. L’amministrazione finanziaria respingeva la richiesta, ma il tribunale amministrativo di primo grado accoglieva il ricorso della società. Il direttore dell’amministrazione doganale proponeva allora ricorso dinanzi al giudice del rinvio.
Normativa unionale rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 92/83/CEE, che armonizza le strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche. In particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 1, impone agli Stati membri di applicare un’accisa sulla birra;
- l’articolo 2 definisce la birra ai fini della direttiva;
- l’articolo 3, paragrafo 1, consente di determinare l’accisa in base agli ettolitri/gradi Plato oppure agli ettolitri/titolo alcolometrico effettivo del prodotto finito;
- l’articolo 5 disciplina aliquote ridotte per birre a basso tenore alcolico;
- l’articolo 28 menziona i gradi Plato in relazione a talune esenzioni del Regno Unito. Viene inoltre richiamata la direttiva 92/84/CEE, in particolare l’articolo 6, che fissa l’aliquota minima di accisa sulla birra in funzione dei gradi Plato o del titolo alcolico effettivo.
Questione interpretativa sottoposta alla Corte
Il giudice polacco chiedeva in sostanza se, quando la base imponibile è calcolata secondo la scala Plato, occorra prendere in considerazione l’estratto secco del mosto primitivo oppure l’estratto secco del prodotto finito, comprensivo degli ingredienti aggiunti dopo la fermentazione. La controversia ruotava attorno al significato della nozione di “grado Plato”, non definita espressamente dalla direttiva né da altri atti dell’Unione.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che, nel significato tecnico usualmente accolto nel settore della fabbricazione della birra, un grado Plato corrisponde a 1 g di estratto secco per 100 g di mosto primitivo. Di conseguenza, la nozione rinvia al contenuto del mosto iniziale, non agli ingredienti aggiunti successivamente nella fase finale del processo produttivo. L’espressione “di prodotto finito” contenuta nell’articolo 3, paragrafo 1, non modifica tale conclusione: essa indica che il valore dei gradi Plato serve a caratterizzare il prodotto finito, anche se la misurazione tecnica si fonda sul mosto primitivo.
Sul piano contestuale, la Corte valorizza l’articolo 28 della direttiva 92/83 e la direttiva 92/84. In particolare, il settimo considerando della direttiva 92/84 collega il sistema di tassazione della birra all’estratto originale o al titolo alcolico del prodotto, e l’articolo 6 fissa l’aliquota minima con riferimento al grado Plato di prodotto finito o al grado alcolico di prodotto finito. Questo conferma che il parametro Plato rinvia all’estratto originale del mosto.
Sul piano teleologico, la Corte rileva che le direttive 92/83 e 92/84 mirano a garantire un livello minimo di accisa proporzionato al contenuto alcolico. Poiché gli ingredienti aggiunti dopo la fermentazione non incidono sul titolo alcolometrico, includerli nel calcolo dei gradi Plato potrebbe comportare una tassazione più elevata della birra aromatizzata rispetto alla birra tradizionale a pari grado alcolico, alterando la logica del sistema armonizzato.
Decisione della Corte
La Corte risponde che, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE, la base imponibile delle birre aromatizzate secondo la scala Plato deve essere determinata prendendo in considerazione l’estratto secco del mosto primitivo, senza tener conto degli aromi e dello sciroppo di zucchero aggiunti dopo il completamento della fermentazione. Le spese del procedimento principale restano rimesse al giudice nazionale; le spese sostenute dagli altri intervenienti non sono rifusibili.
Principio affermato
La nozione di grado Plato, nell’ambito dell’accisa sulla birra armonizzata dal diritto dell’Unione, va riferita all’estratto originale del mosto primitivo e non agli ingredienti post-fermentazione. Ne consegue che la birra aromatizzata non può essere tassata su una base imponibile aumentata per effetto di aromi e zuccheri aggiunti dopo la fermentazione, se il calcolo avviene secondo la scala Plato.
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