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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-229/17

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 maggio 2018. — Evonik Degussa GmbH contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea – Assegnazione a titolo gratuito – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 10 bis – Allegato I – Decisione 2011/278/UE – Allegato I, punto 2 – Determinazione dei parametri di riferimento di prodotti – Produzione di idrogeno – Limiti del sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno – Processo di separazione dell’idrogeno da un flusso di gas arricchito già contenente idrogeno. — Causa C-229/17

Giurisprudenza europea62017CJ0229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte esclude che il processo di separazione dell’idrogeno da un gas arricchito già contenente idrogeno possa beneficiare del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno ai fini dell’assegnazione gratuita di quote ETS. La nozione di produzione di idrogeno, rilevante per il sistema dei benchmark, va letta in coerenza con la direttiva 2003/87/CE e riguarda la produzione mediante reforming o ossidazione parziale, non la mera estrazione/depurazione. Le ulteriori questioni, compresa quella sul fattore di correzione, restano assorbite.

Rinvio pregiudiziale sul sistema ETS: se il parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno si applichi anche al processo di separazione/depurazione dell’idrogeno già presente in una miscela di gas.

La questione giuridica

Se l’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278/UE debba essere interpretato nel senso che il parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno copre solo la produzione di idrogeno mediante sintesi chimica, oppure anche il processo fisico o chimico di estrazione/depurazione che aumenta la percentuale di idrogeno già presente in una miscela di gas. In via subordinata, se i limiti del sistema comprendano solo congiuntamente la "produzione di idrogeno" e la "separazione di idrogeno e monossido di carbonio", e se l’eventuale applicazione del fattore di correzione transettoriale dipenda da tale qualificazione.

Principio di diritto

Il parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno, previsto dall’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278/UE, non si applica a un processo che non produce idrogeno mediante sintesi chimica, ma si limita a isolare o depurare l’idrogeno già presente in una miscela di gas: tale attività non rientra nei limiti di sistema del parametro, salvo che sia essa stessa una "produzione di idrogeno" ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e presenti un collegamento tecnico con tale produzione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 3, lettere b) ed e), della direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
  • Direttiva 2009/29/CE
  • Decisione 2011/278/UE
  • Articolo 1 della decisione 2011/278/UE
  • Articolo 3, lettere b) e c), della decisione 2011/278/UE
  • Articolo 10 della decisione 2011/278/UE
  • Allegato I della decisione 2011/278/UE
  • Decisione 2013/448/UE
  • Articolo 4 della decisione 2013/448/UE
  • Allegato II della decisione 2013/448/UE

Rinvio pregiudiziale sul parametro di riferimento per l’idrogeno nel sistema ETS

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Berlin in una controversia tra Evonik Degussa GmbH e la Repubblica federale di Germania. Al centro vi è l’assegnazione gratuita di quote di emissione nell’ambito del sistema europeo ETS, con particolare riferimento al parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno previsto dalla decisione 2011/278/UE.

Fatti e procedimento principale

Evonik Degussa gestisce a Marl un impianto di produzione di idrogeno inserito in un complesso industriale chimico. Una delle linee produttive utilizza un flusso di "gas arricchito" proveniente da vari impianti del complesso, contenente già una percentuale elevata di idrogeno, oltre a monossido di carbonio, biossido di carbonio e idrocarburi gassosi.

L’impresa sottopone tale gas a idrogenazione e a un processo di assorbimento a pressione oscillante, ottenendo idrogeno con purezza almeno del 99,95%. Le autorità tedesche, con decisioni del 2014 e del 2015, hanno escluso che tale attività fosse rilevante ai fini dell’assegnazione gratuita di quote, sostenendo che l’idrogeno fosse già presente nel flusso in ingresso e che il parametro di riferimento per l’idrogeno riguardasse solo la produzione mediante reforming, ossidazione parziale o processi analoghi di trasformazione.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:

  • se la nozione di "produzione di idrogeno" comprenda anche la semplice separazione dell’idrogeno già presente in una miscela gassosa, senza sintesi chimica;
  • se la formula relativa agli "elementi di processo legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di idrogeno e monossido di carbonio" consenta di includere anche solo il processo di separazione di idrogeno e monossido di carbonio;
  • in caso di risposta positiva, se il processo possa ricomprendere anche la separazione da altre sostanze oltre al monossido di carbonio;
  • in via ulteriore, quale rilievo abbia il fattore di correzione transettoriale qualora fosse riconosciuto il diritto a ulteriori quote.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2003/87/CE, in particolare:

  • l’articolo 1, che istituisce il sistema di scambio di quote per ridurre le emissioni in modo efficiente sotto il profilo dei costi;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, sull’ambito di applicazione;
  • l’articolo 3, lettere b) ed e), sulle nozioni di emissioni e impianto;
  • l’articolo 10 bis, paragrafo 1, che impone alla Commissione di adottare misure armonizzate e, ove possibile, parametri di riferimento ex ante per i prodotti finali.

Sono inoltre rilevanti:

  • la direttiva 2009/29/CE, richiamata per il rafforzamento del sistema ETS;
  • la decisione 2011/278/UE, che stabilisce le norme transitorie per l’assegnazione gratuita;
  • l’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278/UE, che definisce il parametro di riferimento per l’idrogeno;
  • la decisione 2013/448/UE, richiamata per il contesto del fattore di correzione transettoriale.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che la decisione 2011/278/UE deve essere interpretata alla luce della direttiva 2003/87/CE, poiché la Commissione, pur potendo integrare elementi non essenziali della direttiva, è tenuta a rispettarne il quadro e il campo di applicazione.

L’articolo 10 bis della direttiva impone che i parametri di riferimento siano, in linea di principio, calcolati per i prodotti finali e non per i materiali in ingresso, e il considerando 4 della decisione 2011/278 conferma che i benchmark sono stati elaborati, nei limiti del possibile, per prodotti risultanti dalle attività elencate nell’allegato I della direttiva.

Quanto all’idrogeno, l’allegato I della direttiva 2003/87/CE indica espressamente la "produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale". Ne deriva che il parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno può coprire solo la produzione di idrogeno in tali forme e le attività direttamente associate con collegamento tecnico alla produzione stessa.

La Corte distingue quindi tra:

  • la vera e propria produzione di idrogeno mediante sintesi chimica o processi equivalenti rientranti nell’allegato I della direttiva;
  • la mera estrazione o depurazione di idrogeno già presente in una miscela di gas.

Il processo svolto da Evonik Degussa appartiene alla seconda categoria: non produce idrogeno, ma si limita a separarlo da un gas già arricchito. Perciò non rientra nei limiti di sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno.

La Corte aggiunge che una diversa interpretazione porterebbe a una sovrassegnazione di quote, perché il benchmark per l’idrogeno è stato costruito sulla base delle emissioni connesse alla produzione di idrogeno mediante reforming o ossidazione parziale. Inoltre, se le emissioni dei processi ausiliari connessi alla combustione delle sostanze separate fossero già coperte da altri benchmark, l’ulteriore assegnazione genererebbe una doppia contabilizzazione, incompatibile con la direttiva e con la decisione 2011/278.

Decisione

La Corte risponde che l’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278/UE deve essere interpretato nel senso che un processo che non produce idrogeno mediante sintesi chimica, ma si limita a isolare tale sostanza già contenuta in una miscela di gas, non ricade nei limiti di sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno. Solo se tale processo si riferisse alla "produzione di idrogeno" ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e presentasse un collegamento tecnico con essa, potrebbe entrare nel perimetro del benchmark.

Le questioni terza e quarta non ricevono risposta, poiché assorbite dalla soluzione data alle prime due.

Principio affermato

Ai fini dell’assegnazione gratuita di quote ETS, il benchmark di prodotto per l’idrogeno non si applica alla semplice separazione o purificazione dell’idrogeno già presente in un gas di processo: è necessaria una vera attività di produzione di idrogeno rientrante nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e un collegamento tecnico con tale produzione.

Come è indicizzato

Materiescambio di quote di emissioneambienteindustria chimicaassegnazione gratuita di quoteinterpretazione degli atti della commissione

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