Corte di giustizia, Sentenza C-325/16
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 maggio 2018. — Industrias Químicas del Vallés, SA contro Administración General del Estado e Sapec Agro, SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Direttiva 91/414/CEE – Direttiva 2010/28/UE – Articolo 3, paragrafo 1 – Procedura di riesame, da parte degli Stati membri, dei prodotti fitosanitari autorizzati – Termine – Proroga. — Causa C-325/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il termine del 31 dicembre 2010 previsto dalla direttiva 2010/28 per il riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil è perentorio e non prorogabile dagli Stati membri. La decisione rafforza l’uniformità del regime europeo delle autorizzazioni e impedisce che prodotti non conformi restino sul mercato oltre la data fissata. La seconda questione, sulla disciplina procedurale di una eventuale proroga, è rimasta assorbita.
Termine per il riesame delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil: natura perentoria e non prorogabilità da parte degli Stati membri.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28/UE debba essere interpretato nel senso che il termine del 31 dicembre 2010 per modificare o revocare le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil sia un termine perentorio non prorogabile dagli Stati membri; in subordine, se e secondo quali regole procedurali gli Stati membri possano concedere una proroga.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28/UE va interpretato nel senso che il termine che scade il 31 dicembre 2010 per consentire agli Stati membri di modificare o revocare le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil è un termine perentorio e non può essere prorogato unilateralmente dagli Stati membri. La Corte fonda la soluzione sul tenore letterale della disposizione, sul suo contesto sistematico e sulla finalità di garantire un quadro uniforme nell’Unione e un elevato livello di tutela della salute umana, animale e dell’ambiente; di conseguenza, non occorre esaminare la seconda questione sulla procedura di proroga.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 91/414/CEE
- Direttiva 2010/28/UE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2010/28/UE
- Articolo 3, paragrafo 2, direttiva 2010/28/UE
- Articolo 8, paragrafo 2, direttiva 91/414/CEE
- Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 91/414/CEE
- Direttiva 79/117/CEE
- Regolamento (CE) n. 1107/2009
Termine per il riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo in una controversia tra Industrias Químicas del Vallés SA, da un lato, e Administración General del Estado e Sapec Agro SA, dall’altro, relativa al riesame delle autorizzazioni di immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil.
Contesto fattuale e procedimento principale
La Commissione aveva inizialmente adottato una decisione di non iscrizione del metalaxil nell’allegato I della direttiva 91/414, poi annullata dalla Corte nella causa C‑326/05 P, Industrias Químicas del Vallés/Commissione. Successivamente, con la direttiva 2010/28/UE, il metalaxil è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414, con obbligo per gli Stati membri di riesaminare le autorizzazioni esistenti.
In Spagna era stata avviata una procedura di riesame d’ufficio delle AIC dei prodotti contenenti metalaxil. IQV e Sapec Agro avevano presentato domande di riesame; Sapec Agro aveva poi chiesto, il 30 dicembre 2010, una proroga per completare il fascicolo richiesto. L’amministrazione spagnola aveva concesso la proroga e successivamente dichiarato completo il fascicolo. IQV aveva impugnato tale esito sostenendo che la proroga fosse illegittima.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 91/414/CEE, in particolare:
- l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, che prevede che gli Stati membri decidano il rilascio, la revoca o la modifica delle autorizzazioni entro un termine prescritto;
- l’articolo 13, paragrafo 1, che impone al richiedente di allegare un fascicolo conforme agli allegati II e III.
Quanto alla direttiva 2010/28/UE, la disposizione decisiva è l’articolo 3, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di modificare o revocare entro il 31 dicembre 2010 le autorizzazioni esistenti dei prodotti contenenti metalaxil e di verificare, entro tale data, il rispetto delle condizioni dell’allegato I e la disponibilità di un fascicolo conforme all’allegato II. Il considerando 8 menziona un termine di sei mesi per il riesame delle autorizzazioni, ma contempla anche un periodo più lungo solo per la presentazione e valutazione del fascicolo completo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio domandava in sostanza:
- se il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, sia un termine perentorio non prorogabile;
- in caso di risposta negativa, se la proroga debba seguire regole procedurali autonome o la normativa nazionale.
Ragionamento della Corte
La Corte svolge l’interpretazione secondo il criterio classico di testo, contesto e finalità.
Tenore letterale
Dal testo dell’articolo 3, paragrafo 1, emerge che il 31 dicembre 2010 è una data limite: la disposizione non prevede alcuna possibilità di proroga.
Contesto sistematico
La Corte osserva che la disposizione collega espressamente al mancato rispetto del termine le conseguenze della modifica o revoca delle autorizzazioni. Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 2, introduce una deroga specifica per i prodotti oggetto di riesame ai fini della valutazione completa del fascicolo: se il legislatore avesse voluto consentire una proroga del termine del paragrafo 1, tale deroga esplicita non sarebbe stata necessaria.
La Corte richiama anche l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414, che parla di decisioni da adottare entro un termine prescritto, da intendersi come coincidente con la data fissata dalla direttiva 2010/28.
Finalità della disciplina
La direttiva 2010/28 è una direttiva di esecuzione della direttiva 91/414 e deve essere interpretata in coerenza con quest’ultima. La direttiva 91/414 persegue due obiettivi coordinati: da un lato, eliminare gli ostacoli agli scambi intracomunitari di prodotti fitosanitari; dall’altro, garantire un elevato livello di protezione della salute umana, degli animali e dell’ambiente.
Consentire proroghe nazionali del termine rischierebbe di mantenere sul mercato, oltre la data fissata, prodotti non conformi alle condizioni dell’allegato I, compromettendo l’uniformità del sistema e la parità di trattamento tra operatori.
Irrilevanza della sentenza C‑326/05 P
La Corte precisa che la sentenza Industrias Químicas del Vallés/Commissione non è decisiva nel caso di specie. In quella causa era in discussione un termine fissato dalla Commissione e il suo eventuale comportamento contraddittorio; qui, invece, si tratta di verificare se gli Stati membri possano prorogare unilateralmente un termine fissato in una direttiva. Inoltre, nel procedimento principale non risultano circostanze analoghe di comportamento contraddittorio delle autorità che abbiano impedito all’interessata di rispettare il termine.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde alla prima questione affermando che il termine dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28, scadente il 31 dicembre 2010, è un termine perentorio non prorogabile dagli Stati membri.
Poiché la seconda questione presupponeva la prorogabilità del termine, la Corte dichiara che non occorre rispondervi. Le spese restano regolate dal giudice nazionale per quanto riguarda il procedimento principale.
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