Corte di giustizia, Sentenza C-147/16
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 maggio 2018. — Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW contro Susan Romy Jozef Kuijpers. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Vredegerecht te Antwerpen. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti conclusi tra un professionista e un consumatore – Verifica d’ufficio da parte del giudice nazionale diretta a stabilire se un contratto rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “professionista” – Istituto di insegnamento superiore il cui finanziamento è garantito principalmente da fondi pubblici – Contratto relativo a un piano di rimborso a rate esente da interessi delle tasse di iscrizione e della partecipazione alle spese per un viaggio di studio. — Causa C-147/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affermato che la tutela offerta dalla direttiva 93/13 richiede un controllo officioso completo da parte del giudice nazionale, comprensivo della verifica preliminare dell’ambito di applicazione della direttiva stessa. Ha inoltre chiarito che la nozione di "professionista" è funzionale e ampia, e può comprendere un istituto di insegnamento superiore quando stipula un contratto di rateizzazione legato al pagamento di tasse e spese. Di conseguenza, il contratto in questione rientra nella direttiva 93/13.
Direttiva 93/13: il giudice nazionale deve verificare d’ufficio se il contratto rientra nell’ambito di applicazione della direttiva; un istituto di insegnamento che concede un piano rateale per tasse e spese agisce, in tale contratto, come "professionista".
La questione giuridica
Se, in un giudizio contumaciale, il giudice nazionale debba esaminare d’ufficio anche la questione preliminare dell’applicabilità della direttiva 93/13 al contratto; se un istituto di insegnamento superiore sovvenzionato debba essere qualificato come "impresa" o "professionista" ai fini della direttiva; e se il contratto di rateizzazione senza interessi di tasse di iscrizione e spese di viaggio di studio rientri nell’ambito della direttiva 93/13.
Principio di diritto
La direttiva 93/13 impone al giudice nazionale, anche se giudica in contumacia, di verificare d’ufficio non solo l’eventuale abusività della clausola invocata, ma anzitutto se il contratto in cui essa è inserita rientri nel campo di applicazione della direttiva; inoltre, un istituto di libero insegnamento che, nell’ambito di un contratto accessorio alla sua attività, conceda a una studentessa un piano di pagamento rateale senza interessi per importi dovuti per tasse di iscrizione e spese di viaggio agisce come "professionista" ai sensi dell’articolo 2, lettera c), sicché il contratto ricade nella direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 2, lettere b) e c), direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Articolo 806 del Gerechtelijk Wetboek
Clausole abusive e piano rateale concesso da un istituto di insegnamento
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del vredegerecht te Antwerpen (giudice di pace di Anversa) in una controversia tra un istituto di libero insegnamento e una studentessa, relativa al recupero di tasse di iscrizione e spese per un viaggio di studio, maggiorate di interessi e indennità. La Corte è chiamata a chiarire sia l’ampiezza del controllo officioso del giudice nazionale sia la qualifica dell’istituto come "professionista" ai fini della direttiva 93/13.
Fatti e procedimento principale
La studentessa era debitrice verso il KdG di EUR 1546 per tasse universitarie e spese di un viaggio di studio. Non potendo pagare in un’unica soluzione, le parti avevano concluso un contratto scritto che prevedeva un rimborso rateale senza interessi, con pagamento mensile di EUR 200 e saldo finale successivo. Il contratto conteneva anche una clausola per il caso di ritardo, prevedendo interessi del 10% annuo e un indennizzo forfettario pari al 10% del debito residuo, con minimo di EUR 100.
La studentessa non compariva in giudizio. Il giudice del rinvio, applicando l’articolo 806 del codice giudiziario belga, riteneva di poter accogliere la domanda solo nei limiti in cui non fosse contraria all’ordine pubblico e dubitava di poter verificare d’ufficio l’applicabilità della normativa sulle clausole abusive e la qualifica dell’istituto come "professionista".
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 93/13, in particolare:
- il decimo considerando, che collega la tutela del consumatore a regole uniformi applicabili a qualsiasi contratto tra un professionista e un consumatore;
- il quattordicesimo considerando, che precisa che la direttiva riguarda anche le attività professionali di carattere pubblico;
- l’articolo 1, paragrafo 1, che delimita l’ambito della direttiva ai contratti stipulati tra un professionista e un consumatore;
- l’articolo 2, lettere b) e c), che definisce rispettivamente consumatore e professionista;
- l’articolo 3, sulle clausole abusive non negoziate individualmente;
- l’articolo 6, paragrafo 1, che sancisce la non vincolatività delle clausole abusive per il consumatore.
Richiama inoltre l’articolo 267 TFUE, il principio di interpretazione conforme ex articolo 288, terzo comma, TFUE, e la norma processuale belga di cui all’articolo 806 del codice giudiziario.
Prima questione: controllo officioso dell’ambito di applicazione della direttiva
La Corte ribadisce che il sistema della direttiva 93/13 si fonda sulla situazione di debolezza del consumatore rispetto al professionista e richiede un intervento attivo del giudice nazionale. Poiché l’articolo 6, paragrafo 1, ha natura imperativa ed è assimilabile a una norma di ordine pubblico, il giudice che possa controllare d’ufficio la conformità della domanda alle norme di ordine pubblico deve poter verificare d’ufficio anche se il contratto rientri nella direttiva e, se del caso, se la clausola controversa sia abusiva.
La Corte afferma quindi che, anche in un giudizio contumaciale, il giudice nazionale è tenuto a controllare d’ufficio l’ambito di applicazione della direttiva 93/13 quando il diritto interno gli consenta già un controllo officioso fondato sull’ordine pubblico.
Seconda e terza questione: nozione di professionista e ambito oggettivo della direttiva
Quanto alla qualifica dell’istituto di insegnamento, la Corte osserva che non è necessario stabilire se esso sia un’"impresa" nel senso del diritto dell’Unione, perché la direttiva 93/13 si applica ai contratti tra "professionista" e consumatore. Poiché il legislatore belga ha usato il termine "impresa" per recepire la nozione di professionista, il giudice nazionale deve interpretarlo conformemente all’articolo 2, lettera c), della direttiva.
La nozione di professionista è letta in modo ampio e funzionale: copre qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca nel quadro della propria attività professionale, sia pubblica sia privata. Non è escluso che rientrino anche enti incaricati di una missione di interesse generale o privi di scopo di lucro.
Nel caso concreto, la Corte distingue l’attività di insegnamento in sé dalla prestazione oggetto del contratto. Ciò che rileva non è la funzione didattica, ma il fatto che l’istituto conceda, a titolo accessorio e complementare, un piano di pagamento rateale senza interessi per debiti già esistenti: tale operazione è sostanzialmente assimilabile a un contratto di credito. In tale contesto, l’istituto agisce come professionista.
Ragionamento sullo squilibrio informativo e sulla tutela del consumatore
La Corte sottolinea che, in un rapporto del genere, esiste in linea di principio una disparità tra l’istituto e la studentessa dovuta all’asimmetria di informazioni e competenze tecniche. L’istituto dispone di una struttura organizzata e di competenze che il consumatore, qui la studentessa, non possiede necessariamente quando viene coinvolto in un contratto accessorio rispetto alla sua qualità di studente.
Tale lettura è coerente con la finalità della direttiva 93/13, che mira a sostituire all’equilibrio formale del contratto un equilibrio reale, attraverso un controllo effettivo delle clausole predisposte dal professionista.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- il giudice nazionale che giudica in contumacia e può controllare d’ufficio la contrarietà della domanda all’ordine pubblico deve anche esaminare d’ufficio se il contratto rientri nella direttiva 93/13 e, se del caso, se la clausola sia abusiva;
- un istituto di libero insegnamento che, con una studentessa, concluda un contratto di agevolazione di pagamento per tasse di iscrizione e spese di viaggio di studio deve essere considerato, in tale contratto, un "professionista" ai sensi dell’articolo 2, lettera c), cosicché il contratto rientra nell’ambito di applicazione della direttiva.
Principi affermati
La sentenza conferma due principi utili in pratica:
- il controllo officioso del giudice nazionale sulla tutela consumeristica deve includere la verifica dell’ambito di applicazione della direttiva, non solo l’esame delle clausole abusive;
- la nozione di "professionista" non dipende dalla natura pubblica o privata dell’ente né dal fatto che operi senza scopo di lucro, ma dalla funzione concreta svolta nel contratto specifico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 17 mag 2018Corte di giustizia, Sentenza C-30/17
- Sentenza · 17 mag 2018Corte di giustizia, Sentenza C-229/17
- Sentenza · 17 mag 2018Corte di giustizia, Sentenza C-325/16
- Sentenza · 17 mag 2018Corte di giustizia, Sentenza C-531/16
- Sentenza · 17 mag 2018Corte di giustizia, Sentenza C-566/16
- Sentenza · 17 mag 2018Corte di giustizia, Sentenza C-642/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →