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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-566/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 maggio 2018. — Dávid Vámos contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli da 282 a 292 – Regime speciale delle piccole imprese – Regime di franchigia – Obbligo di optare per l’applicazione del regime speciale nell’anno civile di riferimento. — Causa C-566/16

Giurisprudenza europea62016CJ0566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato se un contribuente ungherese potesse ottenere, in sede di controllo a posteriori, la franchigia IVA per le piccole imprese pur non avendo scelto il regime al momento della dichiarazione di inizio attività. Ha risposto negativamente, ritenendo compatibile con il diritto dell’Unione la disciplina nazionale che impone tale scelta tempestiva. La soluzione è fondata sulla discrezionalità degli Stati membri nel disegnare i regimi speciali, purché nel rispetto di proporzionalità, neutralità fiscale e certezza del diritto.

IVA – regime speciale per le piccole imprese: uno Stato membro può subordinare la franchigia alla scelta esercitata al momento della dichiarazione di inizio attività e negarla in sede di controllo a posteriori se l’opzione non è stata tempestivamente effettuata.

La questione giuridica

Se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che, in sede di controllo fiscale a posteriori, esclude l’accesso al regime speciale di franchigia per le piccole imprese previsto dalla direttiva IVA quando il soggetto passivo, pur soddisfacendo le condizioni sostanziali, non abbia esercitato l’opzione per tale regime contestualmente alla dichiarazione di inizio dell’attività imponibile.

Principio di diritto

Gli articoli da 282 a 292 della direttiva 2006/112/CE non ostano a che uno Stato membro, nell’esercizio della propria discrezionalità organizzativa e in funzione della riscossione esatta dell’IVA e della prevenzione delle evasioni, subordini il beneficio della franchigia per le piccole imprese alla presentazione dell’opzione insieme alla dichiarazione di inizio attività; pertanto può essere negata la franchigia a chi non abbia esercitato tempestivamente tale opzione, anche se soddisfa le condizioni sostanziali per beneficiarne.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 213 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 214 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 272 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
  • Articoli 281, 282, 287 e 290 della direttiva 2006/112/CE

Regime speciale IVA per le piccole imprese e opzione tempestiva

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nell’ambito di una controversia tra un contribuente ungherese e l’amministrazione tributaria nazionale. La questione verte sulla compatibilità con la direttiva IVA di una disciplina che consente la franchigia per le piccole imprese solo se l’opzione viene formulata al momento della dichiarazione di inizio attività.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Vámos aveva svolto attività di vendita tramite piattaforme Internet senza essere iscritto come soggetto passivo IVA. L’amministrazione ungherese ha accertato debiti IVA, sanzioni e interessi per gli anni 2012-2014, ritenendo che il soggetto avesse omesso di esercitare tempestivamente l’opzione per l’esenzione soggettiva prevista dal diritto nazionale.

Il contribuente ha sostenuto che, poiché il suo volume d’affari era inferiore alla soglia di franchigia, l’autorità avrebbe dovuto consentirgli di optare per il regime speciale anche in sede di controllo successivo. Il giudice nazionale ha quindi chiesto se sia conforme al diritto dell’Unione una normativa che escluda l’accesso al regime speciale per mancato esercizio dell’opzione al momento della dichiarazione iniziale.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2006/112/CE, in particolare:

  • l’articolo 9, sulla nozione di soggetto passivo e attività economica;
  • l’articolo 213, sull’obbligo di dichiarare inizio, variazione e cessazione dell’attività;
  • l’articolo 214, sull’identificazione mediante numero individuale;
  • l’articolo 272, che consente esenzioni da taluni obblighi per i soggetti che beneficiano della franchigia per le piccole imprese;
  • l’articolo 273, che autorizza gli Stati membri a prevedere obblighi ulteriori per assicurare la corretta riscossione dell’IVA e prevenire evasioni;
  • gli articoli 281, 282, 287 e 290, relativi ai regimi speciali e alla franchigia per le piccole imprese.

Sul piano nazionale, vengono in rilievo la legge ungherese sull’IVA e il codice di procedura fiscale, che subordinano l’opzione per l’esenzione soggettiva alla dichiarazione di inizio dell’attività imponibile.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che il regime speciale per le piccole imprese è una facoltà riconosciuta agli Stati membri dalla direttiva IVA. Gli articoli da 282 a 292, e in particolare l’articolo 287, consentono agli Stati membri di concedere una franchigia ai soggetti che rispettano la soglia di volume d’affari, mentre l’articolo 290 permette al soggetto passivo di optare per il regime normale o per le modalità semplificate.

Sottolinea inoltre che l’articolo 273 attribuisce agli Stati membri un margine discrezionale per stabilire obblighi necessari alla riscossione dell’IVA e alla lotta contro le evasioni, purché nel rispetto del diritto dell’Unione. L’obbligo di formulare la scelta al momento dell’avvio dell’attività rientra in tale margine.

Quanto alla proporzionalità, la Corte distingue tra sanzione e recupero dell’imposta: il pagamento dell’IVA non costituisce una sanzione per il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo, ma il recupero di un’imposta divenuta esigibile con l’inizio dell’attività economica. Richiama anche la propria precedente giurisprudenza sulla possibilità di subordinare benefici fiscali ad autorizzazioni o procedure non retroattive.

Sul piano della neutralità fiscale, la Corte ritiene legittimo evitare che i soggetti che scelgono tardivamente il regime di franchigia ottengano un vantaggio concorrenziale indebito rispetto a chi rispetta gli obblighi procedurali. Ciò non viola il principio di parità di trattamento, perché i soggetti che si trovano in situazioni analoghe devono essere trattati allo stesso modo, e il differimento dell’opzione altererebbe la concorrenza.

Infine, la Corte esclude la violazione del principio di certezza del diritto: le autorità fiscali devono poter conoscere in anticipo i soggetti che hanno optato per la franchigia, dato che essi non addebitano l’IVA ai clienti e non la versano all’erario.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che escluda l’applicazione del regime speciale di franchigia per le piccole imprese a un soggetto passivo che soddisfi le condizioni sostanziali, ma non abbia esercitato l’opzione contemporaneamente alla dichiarazione di inizio delle attività economiche.

Principi affermati

  • Il regime di franchigia per le piccole imprese, previsto dalla direttiva IVA, è facoltativo per gli Stati membri.
  • Gli Stati membri possono imporre condizioni procedurali per l’accesso al regime, se giustificate dalla corretta riscossione dell’IVA e dalla prevenzione delle evasioni.
  • Il mancato esercizio tempestivo dell’opzione può comportare la soggezione al regime ordinario, anche se il soggetto rientra sostanzialmente nei limiti di volume d’affari.
  • Una simile disciplina non viola, di per sé, i principi di proporzionalità, neutralità fiscale e certezza del diritto.

Come è indicizzato

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