Cassazione Civile, Ordinanza n. 22746/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia congiunta al giudizio depositata dalle parti ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e ha dichiarato estinto il processo di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese della fase di cassazione tra le parti. Il testo dà atto anche che, per effetto dell'esito estintivo, non vi è luogo a provvedere sul contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una coerede, per il pagamento di una somma rilevante in forza di un assegno bancario emesso dalla madre della ricorrente, poi deceduta. La destinataria del decreto propose opposizione; il Tribunale accolse l'opposizione, ma la Corte d'appello di Roma riformò la decisione e respinse l'opposizione, ritenendo che il titolo fosse l'assegno bancario emesso dalla dante causa e che la sua emissione fosse collegata a una delegazione di pagamento risultante da una lettera sottoscritta da un terzo familiare, il quale si era riconosciuto debitore e aveva indicato la madre come soggetto incaricato del pagamento. La Corte territoriale affermò che gli eredi della delegata potevano soltanto opporre le eccezioni spettanti alla dante causa e che non era stata fornita prova dell'inesistenza o invalidità del rapporto sottostante al titolo. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel testo disponibile non sono specificati i singoli motivi; risulta però che, prima della decisione nel merito del ricorso, entrambe le parti hanno depositato istanza di rinuncia al giudizio con regolamentazione concordata delle spese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, quando ritualmente sottoscritta e depositata, consente di dichiarare estinto il giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia concordata al giudizio di cassazione, se effettuata nelle forme previste dall'art. 390 c.p.c., determina l'estinzione del processo di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese della fase, secondo quanto concordato o ritenuto equo nel provvedimento estintivo.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, non residua spazio per una decisione sul merito delle censure proposte contro la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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