Cassazione Penale, Sentenza n. 21937/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per detenzione e acquisto illegale di armi (artt. 10, 12, 14 legge 14/10/1974 n. 497). Due censure principali: (1) insufficiente prova e motivazione illogica perché le armi non furono mai trovate e la responsabilità sarebbe stata ricavata solo dall'interpretazione non univoca di intercettazioni telefoniche; manca prova della "signoria" stabile sulle armi e l'interesse all'acquisto poteva non essersi concretizzato; (2) vizio nel trattamento della recidiva/valutazione sanzionatoria: in appello la recidiva sarebbe stata ritenuta "reiterata" mentre in primo grado era qualificata come "aggravata"; inoltre si censura che la recidiva sarebbe stata valutata solo sui precedenti penali e che la Corte d'appello avrebbe fatto riferimento anche a una condanna divenuta definitiva dopo i fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'interpretazione delle intercettazioni sia valutazione di fatto di competenza del giudice di merito non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità; la trascrizione e le frasi riportate (es. "io ne ho due, ma non so dove metterli", riferimenti espliciti a "pistola", commenti sull'arma "appena ricevuta" e sulla volontà di modificarla) giustificano la conclusione sulla detenzione stabile e sull'acquisto. Sul secondo motivo ha ritenuto la valutazione sulla recidiva conforme agli standard della giurisprudenza di legittimità; la censura relativa alla diversificazione tra "reiterata" e "aggravata" è inammissibile poiché non dedotta in appello e quindi non proponibile in cassazione; la parte della motivazione che fa riferimento a una condanna successiva è incidente e la sua rimozione non compromette il percorso logico complessivo. Consegue condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la sentenza di condanna di primo grado (2 anni di reclusione e 4.500 euro di multa) e la conferma di appello restano efficaci.
Norme richiamate
Legge 14 ottobre 1974, n. 497 (norme sulle armi)
Le fattispecie di detenzione e acquisto di armi sono state ritenute sussistenti sulla base degli elementi di prova (intercettazioni) che il giudice di merito ha interpretato come prova di "signoria" e disponibilità delle armi; la normativa è stata applicata per la configurazione dei reati contestati.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente come limite alla esposizione dei motivi in cassazione (il ricorso è descritto nei limiti strettamente necessari).
Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Grigoli, Rv. 282337
in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite
La Corte ha applicato questo principio per escludere il sindacato della Cassazione sull'interpretazione delle intercettazioni, considerandola valutazione di fatto del giudice di merito.
Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, P.G. in proc. Calibè, Rv. 247838
Usata come parametro di riferimento per lo standard valutativo nella valutazione della recidiva e dell'aumento di pericolosità criminale derivante da precedenti penali, confermando la legittimità della valutazione della Corte di merito.
art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare l'inammissibilità di motivi che non siano stati dedotti in appello (es. censura sulla qualificazione della recidiva in primo grado), con conseguente esclusione del sindacato in Cassazione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione; la Corte l'ha applicata condannando Nisi al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.
art. 69, ultimo comma, cod. pen.
Richiamato nella motivazione di merito (qualificazione della recidiva e rapporto tra aggravanti e attenuanti) ma non oggetto di sindacato in Cassazione; la Corte territoriale aveva usato il criterio di equivalenza previsto dall'art. 69 per bilanciare aggravanti e attenuanti.
Massime di principio
- Le intercettazioni telefoniche possono costituire prova idonea se il giudice di merito le interpreta in modo coerente e motivato; in Cassazione l'interpretazione delle conversazioni è sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza.
- L'assenza materiale delle armi (non ritrovate) non esclude automaticamente la responsabilità se vi sono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (espressioni che indicano possesso, disponibilità stabile o interventi sull'arma).
- Le censure sulla qualificazione della recidiva o su particolari qualificazioni giuridiche devono essere sollevate in appello: questioni non dedotte in appello sono inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.3.
- Se una parte della motivazione è incidentale o riferisce circostanze superflue, la sua eventuale esclusione non invalida la decisione quando il percorso logico fondamentale rimane solido.
- La valutazione della pericolosità e dell'influenza dei precedenti può giustificare un inasprimento della sanzione per recidiva quando la giurisprudenza di legittimità riconosce il collegamento tra precedenti e maggiore capacità criminale.
- Richiedere la discussione orale o invocare possibili interpretazioni alternative delle intercettazioni è una strategia possibile in sede di merito; in sede di legittimità occorre dimostrare manifesta illogicità della motivazione per ottenere accoglimento.
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