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Ordinanza

Ordinanza n. 1003/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - Dell’ “Avviso Pubblico ex art. 1 comma 268 lett. b) della Legge n. 234/2021 e s.m.i. per la stabilizzazione del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio sanitario, amministrativo, tecnico e professionale precario in possesso dei requisiti ivi previsti” (pubblicato sul BURL Lazio n. 96 del 20/11/2025 e su G.U. n. 95 del 5/12/2025), nella parte in cui prevede la copertura di n. 1 posto di Dirigente Amministrativo mediante avviso pubblico, là dove è ancora vigente e non integralmente scorsa la graduatoria di cui alla Deliberazione ASL RM2 n. 3 del 29 gennaio 2025 relativa all’ “Avviso Pubblico ex art. 1 comma 268 lett. b) della Legge n. 234/2021 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell’art. 4, commi 49-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9 septiesdecies del decreto legge 29/12/2022 n. 198, introdotti dalla legge di conversione n. 14 del 24/2/2023 e s.m.i. per la stabilizzazione del personale dirigente precario in possesso dei requisiti ivi previsti” (pubblicato sul BURL Lazio n. 99 del 10/12/2024 e su G.U. n. 101 20/12/2024) per il medesimo profilo di Direttore Amministrativo (n. 4 posti), in cui la ricorrente è collocata al n. 8. - nonché di ogni altro atto presupposto, ivi compresa la Deliberazione ASL RM2 DG n. 1381 dell’11 novembre 2025 di indizione dell’avviso impugnato, e di ogni atto connesso e/o consequenziale, ivi compresi gli atti di ammissione, esclusione e valutazione dei candidati e l’approvazione della graduatoria finale della suddetta procedura di stabilizzazione;

Giustizia amministrativa202600686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso pubblico per la stabilizzazione di personale dirigenziale e non dirigenziale, nella parte relativa alla copertura di un posto di dirigente amministrativo, nonché gli atti presupposti e consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’avviso pubblico con cui l’azienda sanitaria ha previsto la copertura di un posto di dirigente amministrativo mediante una nuova procedura di stabilizzazione, nonostante fosse ancora vigente e non integralmente scorsa la graduatoria approvata all’esito di una precedente procedura per il medesimo profilo, nella quale la ricorrente era collocata all’ottavo posto. Sono stati impugnati anche la deliberazione di indizione della nuova procedura e gli atti successivi, inclusi quelli di ammissione, esclusione, valutazione e approvazione della graduatoria finale. In sede cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, prospettando l’illegittimità della nuova procedura in ragione della perdurante efficacia e del mancato integrale scorrimento della precedente graduatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare e ha compensato le spese della relativa fase. Ha affermato la propria giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardi scelte discrezionali di macro-organizzazione dell’amministrazione, senza che la questione della perdurante efficacia della precedente graduatoria incida sul riparto di giurisdizione. Nel merito cautelare ha rilevato che la stabilizzazione non è equiparabile a un pubblico concorso, poiché presuppone requisiti differenti. Ha inoltre ritenuto condivisibile la tesi dell’amministrazione secondo cui le graduatorie delle procedure di stabilizzazione sono strettamente collegate alla durata della singola procedura e il loro scorrimento è possibile soltanto entro i limiti della copertura dei medesimi posti. Non ravvisando quindi, allo stato, elementi sufficienti per sospendere gli atti impugnati, ha negato la misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021

    Avviso Pubblico ex art. 1 comma 268 lett. b) della Legge n. 234/2021

    La disposizione costituisce la base normativa della procedura di stabilizzazione oggetto dell’avviso impugnato.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La norma disciplina la domanda cautelare incidentale sulla quale il TAR ha deciso, respingendo la richiesta di sospensione.

  • art. 4, commi 49-quinquiesdecies, 9-sexiesdecies e 9-septiesdecies, d.l. 198/2022, convertito dalla l. 14/2023

    modifiche ed integrazioni contenute nell’art. 4, commi 49-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9 septiesdecies del decreto legge 29/12/2022 n. 198, introdotti dalla legge di conversione n. 14 del 24/2/2023

    La normativa è richiamata quale disciplina integrativa della procedura di stabilizzazione precedente.

Massime di principio

  • La controversia sulle scelte discrezionali di macro-organizzazione compiute da un’amministrazione sanitaria appartiene alla giurisdizione amministrativa anche quando il ricorrente deduca la perdurante efficacia o il mancato scorrimento di una precedente graduatoria.
  • La procedura di stabilizzazione del personale precario non è equiparabile a un pubblico concorso, poiché si fonda su presupposti diversi e risponde a una disciplina propria.
  • Le graduatorie formate all’esito di una procedura di stabilizzazione sono strettamente collegate alla durata della singola procedura; il loro scorrimento può avvenire soltanto entro i limiti della copertura dei medesimi posti.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieConcorsi pubbliciGiurisdizione e riparto
RamiSanitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneTutela cautelare

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