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Sentenza

Sentenza n. 1816/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato formato dalla sentenza n. 6823/2021 pubbl. il 02/12/2021 sub. RG n. 6360/2017 emessa dal Tribunale di Napoli sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202506340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 6823/2021, recante condanna al pagamento di euro 12.450,94 oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 12.450,94, oltre interessi, a titolo di differenze stipendiali. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Su richiesta del TAR, ha documentato la notificazione della sentenza all'Amministrazione, avvenuta il 10 agosto 2023. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire prova dell'adempimento né elementi ostativi.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dimostrato l'avvenuto adempimento della sentenza né dedotto ragioni ostative. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, ovvero un funzionario da lui delegato dotato di idonea qualificazione professionale, incaricandolo di provvedere all'esecuzione della sentenza e alla pronuncia sulle spese. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente per dichiarato anticipo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, qualora l'amministrazione non dimostri l'adempimento né adduca elementi ostativi, il giudice amministrativo deve ordinare l'esecuzione del comando giudiziale entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione successiva all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo anche nell'organo dirigenziale competente o in un funzionario da questo delegato, purché dotato di idonea qualificazione professionale.
  • La notificazione della sentenza da eseguire all'amministrazione costituisce, nel caso esaminato, l'adempimento documentale richiesto per procedere alla tutela esecutiva mediante giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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