Cassazione Civile, Sentenza n. 8826/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia per responsabilità civile per danno da inquinamento: Edera chiede il rimborso dei costi di bonifica e messa in sicurezza di un immobile (ex area "Chimica Bianchi") contaminato da solventi clorurati in falda; i giudici di merito hanno ritenuto Edison responsabile per l'inquinamento e l'hanno condannata al pagamento di € 557.085,10 circa. Edison impugna sostenendo, tra l'altro, che la causa dell'inquinamento sia riconducibile alla vasca/serbatoio e al relativo dispositivo di incapsulamento di cui erano proprietari/custodi terzi (soggetti non chiamati in causa), che le identificazioni operate in sede amministrativa non vincolano il giudice civile ma sono solo prova documentale, che si sarebbe dovuta applicare la disciplina dell'art.2043 c.c. (e non norme successive), e che il credito di Edera è prescritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso soltanto sul tema della prescrizione (decimo motivo). Ha cassato la sentenza della Corte d'appello nella parte relativa alla decorrenza della prescrizione e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per rinnovare la decisione sul merito e sulle spese. Tutte le altre censure di Edison sono state rigettate: la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate gran parte dei motivi, confermando che gli accertamenti amministrativi hanno valore probatorio nel giudizio civile ma non costituiscono automaticamente giudicato vincolante, che la qualificazione della responsabilità è questione di fatto rimessa al giudice di merito, e che la chiamata in causa di terzi è discrezionale. In particolare la Cassazione ha chiarito che, trattandosi di illecito ambientale di natura istantanea con effetti permanenti, la prescrizione inizia a decorrere dalla prima manifestazione percepibile del danno (nella specie identificata nell'ingiunzione comunale del 13/03/1998), e che spetta alla Corte d'appello valutare l'idoneità degli atti invocati da Edera ad interrompere la prescrizione.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Fondamento della responsabilità extracontrattuale per danno ambientale; anche per fatti anteriori alla normativa ambientale specifica l'art.2043 può essere invocato per ottenere ripristino o risarcimento.
art. 2051 c.c.
Responsabilità per fatto della cosa in custodia: la corte rileva che, se l'inquinamento fosse stato determinato esclusivamente dalla dinamica della vasca/serbatoio, la fattispecie potrebbe rientrare in 2051, ma l'accertamento sull'eziologia è questione di fatto di competenza del giudice di merito.
art. 2053 c.c.
Responsabilità per attività pericolose: possibile inquadramento alternativo se il danno deriva da attività pericolosa; anche qui la ricostruzione spetta al giudice di merito.
art. 2058 c.c.
Riferito come base per forme di tutela risarcitoria specifica (ripristino) in materia ambientale antecedente alla normativa speciale.
art. 17 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Norma amministrativa rilevata nei precedenti amministrativi per identificare il responsabile dell'inquinamento; la Corte afferma che l'identificazione amministrativa ha efficacia probatoria nel giudizio civile ma non vincola automaticamente il giudice civile.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Codice ambientale richiamato per criteri e riferimenti (anche menzione dell'art.311 nel ricorso): la Corte richiama il principio di non retroattività della normativa e distingue tra la norma applicabile all'an dell'illecito (momento del fatto) e la quantificazione del quantum.
L. 8 luglio 1986, n. 349 (art. 18)
Riferimento storico alla recezione del principio comunitario "chi inquina paga"; la Corte osserva che prima dell'entrata in vigore di norme specifiche l'art.2043 e i princìpi costituzionali consentivano già forme di tutela risarcitoria e di ripristino.
art. 2935 c.c.
Prescrizione: la Corte ribadisce che, per gli illeciti ambientali di natura istantanea con effetti permanenti, la prescrizione decorre dalla prima manifestazione percepibile del danno; nel caso in esame tale data è l'ingiunzione comunale del 13/03/1998.
art. 2943 c.c.
Interruzione della prescrizione: la Corte richiama che la valutazione dell'idoneità degli atti a interrompere la prescrizione deve essere fatta a partire dall'exordium praescriptionis e spettante al giudice del merito.
art. 2909 c.c.
Regole sull'interpretazione del giudicato esterno: la Corte osserva che i dictum dei giudici amministrativi vanno interpretati secondo i canoni ermeneutici e che le sentenze amministrative hanno efficacia probatoria nel giudizio civile ma non effetto vincolante assoluto.
art. 11 e art. 12 Preleggi
Richiamate in relazione ai criteri di interpretazione delle pronunce amministrative e delle norme; la Corte sottolinea l'esegesi necessaria per valutare il contenuto del giudicato amministrativo.
art. 360 c.p.c.
Fondamento delle censure in cassazione: molte doglianze sono state esaminate ai sensi degli elenchi di vizio previsti dall'art.360 (in particolare n.3 e n.4); la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili la maggior parte dei motivi.
Massime di principio
- L'identificazione del responsabile dell'inquinamento effettuata dall'amministrazione o in sede amministrativa ha valore probatorio nel giudizio civile ma non vincola automaticamente il giudice civile: resta materia di accertamento di fatto.
- Nei casi di illecito ambientale qualificato come atto istantaneo a effetti permanenti, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dalla prima manifestazione obiettivamente percepibile del danno (es. ingiunzione amministrativa che comunica la necessità di bonifica).
- Se la causa dell'inquinamento è contestata (es. responsabilità della 'res' — una vasca o un dispositivo — versus responsabilità dell'operatore), la qualificazione della fattispecie tra art.2043, art.2051 e art.2053 c.c. è valutazione di merito che dipende dall'accertamento fattuale e non può essere sostituita in cassazione se non per vizio formale o motivazione apparente.
- La chiamata in causa di terzi ritenuti responsabili è rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado; l'eventuale omissione non costituisce automaticamente vizio di diritto se la parte ha agito invece a titolo di eccezione o convincimento processuale.
- Per questioni 'ratione temporis' occorre distinguere tra norma rilevante per l'an dell'illecito (criterio temporale basato sul momento del fatto) e norme applicabili al quantum del risarcimento; la retroattività delle norme ambientali è generalmente esclusa.
- In giudizi che invocano giudicati amministrativi come prova, è necessario riprodurre e documentare compiutamente gli accertamenti amministrativi nel processo civile al fine di ottenerne la valutazione e per consentire alla corte 'ex actis' di verificarne il contenuto.
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