Sentenza n. 115/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento della sentenza n. 317/2024 del Tribunale di Ravenna Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.09.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 317/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza era stata notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell’esecuzione. Il Ministero non si è costituito. Nelle more del giudizio, la difesa del ricorrente ha dichiarato l’integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza civile, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio il Ministero ha integralmente pagato le somme dovute in base alla sentenza civile. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario, poiché il pagamento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della pronuncia di cessazione della materia del contendere in ragione dell’integrale soddisfacimento della pretesa nelle more del giudizio.
art. 114 c.p.a.
La disposizione non è espressamente richiamata nel testo, ma il giudizio è qualificato come giudizio di ottemperanza e si conclude con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato intervenuta nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessario adottare ulteriori misure esecutive.
- Quando l’amministrazione adempie alla sentenza solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese del relativo giudizio possono essere poste a suo carico, poiché la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non elimina la rilevanza causale dell’inadempimento che ha reso necessario il ricorso.
- La cessazione della materia del contendere per integrale adempimento non impedisce la condanna dell’amministrazione alla restituzione del contributo unificato e alla rifusione delle spese di lite, con eventuale distrazione in favore del difensore antistatario.
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