Sentenza n. 3640/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente qualificato all’estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 24 giugno 2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016. Deduce l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e chiede che venga ordinata l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il giudice rileva che il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 per la conclusione del procedimento decorre dalla presentazione della documentazione completa ed era scaduto alla data di proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso, accerta il silenzio-inadempimento del Ministero e ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Precisa che l’Amministrazione deve esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e con la normativa attuativa. Nella valutazione deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare la durata, il livello e la qualità della formazione, valutare l’equipollenza del titolo e, se necessario, disporre misure compensative proporzionate. In caso di inutile decorso dei 120 giorni, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, in caso di accertato silenzio-inadempimento, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di persistente inerzia, l’intervento di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento del titolo entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa dell’interessato.
d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15
Modifica il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’adozione di misure compensative ove necessarie e proporzionate.
direttiva 2005/36/CE
Impone una valutazione sostanziale delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, considerando competenze, conoscenze, capacità, durata, livello e qualità della formazione.
art. 6 d.l. 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604
Individua la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito e conferma, secondo la sentenza, la competenza ministeriale alla conclusione del procedimento.
Massime di principio
- Quando sia decorso il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 dalla presentazione della documentazione completa per il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell’Unione europea, senza l’adozione di un provvedimento espresso, sussiste il silenzio-inadempimento dell’autorità competente.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all’estero, l’autorità competente deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione, anche quando questa sia stata svolta a tempo parziale.
- L’autorità competente non può limitarsi a negare il riconoscimento sulla base di una comparazione meramente formale dei titoli, ma deve verificare se le conoscenze attestate dal titolo estero, le qualifiche e l’esperienza professionale soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste nello Stato membro ospitante.
- Qualora sussistano differenze tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l’autorità competente deve valutare l’equipollenza sostanziale del titolo e, ove necessario, disporre misure compensative opportune e proporzionate.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine di 120 giorni per concludere il procedimento e disporre preventivamente la nomina di un commissario ad acta, incaricato di provvedere entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia.
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