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Sentenza

Sentenza n. 3631/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1032/16, RG n. 8308/15, cronologico n. 4789/16, resa in data 2 marzo 2016 dal Giudice di Pace di Nola e depositata il 4 marzo 2016.

Giustizia amministrativa202505081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Nola che aveva condannato la Regione Campania al pagamento di interessi su un'indennità assistenziale e delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore della PA)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza della Regione Campania alla sentenza del Giudice di Pace di Nola, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. La pronuncia azionata aveva riconosciuto alla ricorrente euro 3.661,43 a titolo di interessi sull'indennità assistenziale già corrisposta, oltre euro 1.900,00 per spese di lite, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e il pagamento delle spese relative alla pubblicazione, all'esame, alla notifica del titolo e agli atti funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza. Ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Nola. La Regione Campania, ritualmente intimata, non si è costituita né ha contestato l'inadempimento. Il giudizio è stato proposto dopo la scadenza del termine di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo della Regione Campania di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace, provvedendo al pagamento di quanto dovuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha ritenuto sussistenti i presupposti del giudizio di ottemperanza, valorizzando la prova del passaggio in giudicato, la documentata inerzia dell'amministrazione, la mancata contestazione e la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha nominato sin d'ora il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che intervenga, su richiesta della ricorrente, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato alla Regione, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, pari a euro 500,00, è posto a carico della Regione. Quanto alle spese successive al titolo, il TAR ha riconosciuto soltanto quelle relative alla pubblicazione, all'esame, alla notifica della pronuncia e agli atti accessori funzionali all'introduzione dell'ottemperanza, ricomprendendole nella liquidazione omnicomprensiva delle spese del giudizio. Ha escluso invece le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, trattandosi di costi derivanti dalla libera scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall'ottemperanza. La Regione è stata condannata anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica per ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e per nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Prevedono il rimedio dell'ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; la sua scadenza è stata ritenuta presupposto per l'esperimento dell'ottemperanza.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Richiamati per distinguere l'esecuzione forzata civile dall'ottemperanza; le spese di precetto e delle procedure esecutive civili non sono riconoscibili nell'ottemperanza se derivano dalla scelta del creditore di seguire il diverso rimedio esecutivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e l'oscuramento nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una pronuncia passata in giudicato, quando sia decorso il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'adempimento delle amministrazioni e degli enti pubblici non economici.
  • Quando il ricorrente documenta il passaggio in giudicato e l'inadempimento del debitore pubblico, e l'amministrazione non contesta tali circostanze, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciute, oltre alle somme liquidate nel titolo, le spese successive funzionali alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione del provvedimento azionato e all'introduzione dell'ottemperanza; tali voci possono essere liquidate complessivamente nelle spese del giudizio.
  • Non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, poiché derivano dalla scelta del creditore di utilizzare il diverso procedimento di esecuzione forzata disciplinato dal codice di procedura civile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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