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Ordinanza

Ordinanza n. 137/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi del 7.3.2023, avente ad oggetto la “Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) in VIA CONSERVATORIO 30 - p.g.623317 del 21/11/2022 - pratica n. JPE/31005/2022.Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi”; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, avverso il quale si formula espressa riserva di proporre ulteriore ricorso anche per motivi aggiunti, tra cui, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento dell’11.1.2023, avente P.G. 23949/2023.

Giustizia amministrativa202300975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi relativa a una CILA per lavori in un immobile sito in via Conservatorio 30, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Milano del 7 marzo 2023, con la quale è stato disposto il ripristino dello stato dei luoghi in relazione a una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata presentata per un immobile sito in via Conservatorio 30. È stata inoltre indicata, quale atto eventualmente connesso, la comunicazione di avvio del procedimento dell’11 gennaio 2023. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti i motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli articoli 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. La società ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permanga l’interesse alla decisione e, in caso positivo, aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Il Comune deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il giudice ha avvertito che l’inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi dell’articolo 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti costituite e all’amministrazione evocata.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori necessari alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l’acquisizione di chiarimenti e documenti nel processo amministrativo.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l’inerzia della parte, previamente onerata di dichiarare la permanenza dell’interesse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili all’ordinanza.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, in particolare dall’eventuale mancata ottemperanza all’incombente relativo alla permanenza dell’interesse.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla controversia e può giustificare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di un ricorso non ancora definito nel merito, il giudice amministrativo può disporre che il ricorrente aggiorni la situazione relativa alla controversia e segnali fatti o atti sopravvenuti, nonché l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie, al fine di verificare l’attualità dell’interesse e consentire una decisione coerente con lo stato della causa.
  • Il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti controversi e di depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non siano già presenti nel fascicolo processuale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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