Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19448/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 28-07-2021 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato associativo in materia di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), contestando: 1) insufficiente motivazione e mancanza di prove circa l'esistenza di un vincolo associativo stabile, la struttura organizzativa e il programma criminoso; 2) carenza di elementi certi sul ruolo a lui attribuito (coltivazione, rapporti con fornitori calabresi e laziali, partecipazione a riunioni operative e a un attentato incendiario); 3) errata scelta della misura cautelare, non valutata la possibilità di misure meno afflittive e senza dimostrare che la presunzione di esigenze cautelari per i delitti in materia di stupefacenti fosse superata.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse fornito motivazione congrua e logica sui gravi indizi di associazione, valorizzando intercettazioni ambientali, servizi di osservazione, sequestri, immagini di videosorveglianza e la continuità dei comportamenti (reperimento, coltivazione, acquisto, occultamento di droghe, rapporti con fornitori). Ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990, non vinta dal ricorrente. Per tali ragioni le censure sono state considerate in gran parte critiche di merito non ammesse in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, a livello indiziario, sussistessero i requisiti strutturali e organizzativi del reato associativo sulla base di intercettazioni, sequestri, servizi di osservazione e immagini video

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Prevede la presunzione relativa di persistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non fosse superata dal ricorrente

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Regole sui motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità del ricorso in materia cautelare, escludendo le censure meramente fattuali

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente l'imposizione delle spese al ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali

  • Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.

    Norma procedurale richiamata per il riassunto dei motivi in sede di impugnazione; utilizzata per ordine espositivo del ricorso

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8

    Richiamato in riferimento alla trattazione del ricorso secondo le disposizioni transitorie/particolari del decreto; usato per la regolare trattazione del ricorso

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro misure cautelari personali il rimedio è ammissibile solo per vizi di diritto o per manifesta illogicità della motivazione; non è consentita la semplice rinnovazione della valutazione fattuale degli indizi.
  • Per configurare l'associazione per delinquere in materia di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) il giudice può fondarsi su un quadro indiziario composto da intercettazioni, sequestri, servizi di osservazione, rapporti con fornitori, ripartizione di compiti e continuità delle condotte; la somma di tali elementi può costituire prova indiziaria della struttura e del programma criminoso.
  • Nei delitti di sostanze stupefacenti opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere (art. 275 c.p.p., comma 3): chi contesta la misura deve indicare elementi concreti e specifici per dimostrare che la presunzione è vinta.
  • Per contestare l'adeguatezza della misura cautelare occorre proporre in sede di gravame elementi idonei a dimostrare l'insussistenza dei pericoli di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione del reato; mere asserzioni generiche o una diversa lettura dei fatti non sono sufficienti.
  • Quando si è parte difensiva in fase cautelare, è utile concentrare il gravame su errori di diritto o su palese illogicità della motivazione (es.: omissioni, contraddizioni manifeste, mancata valutazione di circostanze idonee a superare la presunzione), fornendo documenti o circostanze precise a supporto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.