Cassazione Penale, Sentenza n. 19448/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 28-07-2021 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato associativo in materia di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), contestando: 1) insufficiente motivazione e mancanza di prove circa l'esistenza di un vincolo associativo stabile, la struttura organizzativa e il programma criminoso; 2) carenza di elementi certi sul ruolo a lui attribuito (coltivazione, rapporti con fornitori calabresi e laziali, partecipazione a riunioni operative e a un attentato incendiario); 3) errata scelta della misura cautelare, non valutata la possibilità di misure meno afflittive e senza dimostrare che la presunzione di esigenze cautelari per i delitti in materia di stupefacenti fosse superata.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse fornito motivazione congrua e logica sui gravi indizi di associazione, valorizzando intercettazioni ambientali, servizi di osservazione, sequestri, immagini di videosorveglianza e la continuità dei comportamenti (reperimento, coltivazione, acquisto, occultamento di droghe, rapporti con fornitori). Ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990, non vinta dal ricorrente. Per tali ragioni le censure sono state considerate in gran parte critiche di merito non ammesse in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, a livello indiziario, sussistessero i requisiti strutturali e organizzativi del reato associativo sulla base di intercettazioni, sequestri, servizi di osservazione e immagini video
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Prevede la presunzione relativa di persistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non fosse superata dal ricorrente
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Regole sui motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità del ricorso in materia cautelare, escludendo le censure meramente fattuali
Codice di procedura penale, art. 616
Consente l'imposizione delle spese al ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali
Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
Norma procedurale richiamata per il riassunto dei motivi in sede di impugnazione; utilizzata per ordine espositivo del ricorso
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Richiamato in riferimento alla trattazione del ricorso secondo le disposizioni transitorie/particolari del decreto; usato per la regolare trattazione del ricorso
Massime di principio
- In sede di cassazione contro misure cautelari personali il rimedio è ammissibile solo per vizi di diritto o per manifesta illogicità della motivazione; non è consentita la semplice rinnovazione della valutazione fattuale degli indizi.
- Per configurare l'associazione per delinquere in materia di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) il giudice può fondarsi su un quadro indiziario composto da intercettazioni, sequestri, servizi di osservazione, rapporti con fornitori, ripartizione di compiti e continuità delle condotte; la somma di tali elementi può costituire prova indiziaria della struttura e del programma criminoso.
- Nei delitti di sostanze stupefacenti opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere (art. 275 c.p.p., comma 3): chi contesta la misura deve indicare elementi concreti e specifici per dimostrare che la presunzione è vinta.
- Per contestare l'adeguatezza della misura cautelare occorre proporre in sede di gravame elementi idonei a dimostrare l'insussistenza dei pericoli di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione del reato; mere asserzioni generiche o una diversa lettura dei fatti non sono sufficienti.
- Quando si è parte difensiva in fase cautelare, è utile concentrare il gravame su errori di diritto o su palese illogicità della motivazione (es.: omissioni, contraddizioni manifeste, mancata valutazione di circostanze idonee a superare la presunzione), fornendo documenti o circostanze precise a supporto.
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