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Sentenza

Sentenza n. 967/2026 - Napoli, Sezione 5

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.1704/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 14.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g.4341/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 06.05.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 26.09.2025 (doc. 2).

Giustizia amministrativa202506331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1704/2025, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per tre annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli Nord, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica del docente per tre annualità, per complessivi euro 1.500,00, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero e non risultava impugnata. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'amministrazione non si è costituita e non è stata fornita prova dell'adempimento. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per il ritardo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria, il rispetto dei termini processuali e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà curare anche gli adempimenti contabili e finanziari necessari, senza che l'assenza di stanziamenti o la mancanza di cassa possano giustificare l'inadempimento. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penale è stata fissata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli accessori già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se intervenuto dopo l'insediamento del commissario, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata è rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, al comma 4, lett. e), la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La misura compulsoria può essere determinata dal giudice in modo da incentivare l'amministrazione all'adempimento, nel rispetto del criterio della non manifesta iniquità.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il termine era decorso infruttuosamente.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato presupposto anche in relazione ai contratti a tempo determinato.

  • art. 1 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui deve conformarsi l'astreinte.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale del Ministero presso la quale opera il responsabile nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
  • Quando l'amministrazione non dimostri l'adempimento del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale entro un termine assegnato e può nominare sin dall'origine un commissario ad acta, destinato a operare decorso inutilmente tale termine.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario deve adottare gli atti contabili e finanziari necessari a rendere possibile il pagamento.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza successiva al termine assegnato per adempiere e con un tetto massimo idoneo a evitare che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato.
  • La permanenza del potere dell'amministrazione di adempiere spontaneamente anche dopo l'insediamento del commissario ad acta consente di fissare il termine finale dell'astreinte al momento dell'adempimento spontaneo, configurandosi una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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