Sentenza n. 1902/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Torino, adottato in data -OMISSIS- notificato il 31.7.2025 con cui veniva rigettata l’istanza del 28.6.2024 tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per studio; nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Torino sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per studio, motivato con il superamento del periodo massimo consentito
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, presente regolarmente in Italia dal 2018 per frequentare ingegneria petrolifera al Politecnico di Torino, aveva riferito di avere attraversato problemi di salute e lutti familiari, che avevano compromesso la continuità degli studi; dopo la soppressione del corso, aveva incontrato difficoltà nell’iscrizione a un corso affine. A seguito dell’istanza di rinnovo presentata il 28 giugno 2024, il preavviso di rigetto gli era stato comunicato il 18 marzo 2025 e il diniego il 31 luglio 2025, con richiamo al superamento del periodo massimo di soggiorno per studio. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’obbligo di istruttoria e del contraddittorio procedimentale, degli artt. 6 l. 241/1990 e 46, comma 4, d.P.R. 394/1999, nonché difetto di istruttoria e travisamento, per mancata considerazione delle circostanze personali e della documentazione medica; (2) difetto di motivazione e violazione dell’art. 3, comma 1, l. 241/1990, perché il diniego avrebbe richiamato genericamente l’art. 46, comma 4, senza spiegare perché la documentazione fosse inidonea; (3) violazione di proporzionalità, affidamento e art. 8 CEDU, per omessa valutazione concreta della stabile presenza in Italia e del percorso di studi. In giudizio ha inoltre documentato di avere conseguito il 17 luglio 2025 una laurea in Georesources and Geoenergy Engineering, prima del diniego, e ha prodotto documentazione successiva relativa a redditi da lavoro e a un contratto freelance.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha respinto il primo motivo: le giustificazioni mediche erano state supportate soltanto da un’autocertificazione e da un certificato in lingua farsi non tradotto, documentazione ritenuta insufficiente a superare quanto contestato sulla permanenza. Ha respinto anche il secondo motivo, considerandolo infondato alla luce dell’insufficienza della documentazione prodotta. Ha invece accolto il terzo motivo: la valutazione amministrativa non aveva adeguatamente considerato la situazione concreta e individuale, in particolare la lunga attesa della decisione e il conseguimento, prima del diniego, di una laurea nelle materie coerenti con il percorso per cui il ricorrente era rimasto in Italia. Ha inoltre considerato la documentazione successiva relativa all’attività lavorativa. Spese compensate, in ragione della produzione di parte dei documenti dopo la proposizione del ricorso e dell’incompletezza delle giustificazioni sanitarie.
Norme richiamate
art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999
È infondato il primo motivo con cui il ricorrente si duole della mancata corretta valutazione delle sue giustificazioni e della documentazione medica dallo stesso prodotte in sede procedimentale, riguardanti la epatopatia causatagli dai farmaci assunti.
La documentazione sanitaria prodotta, limitata a un’autocertificazione e a un certificato non tradotto, è stata ritenuta inidonea a giustificare il mancato rispetto dei requisiti relativi al soggiorno per studio.
art. 8 CEDU
È invece fondato il terzo motivo, concernente i principi di affidamento e di proporzionalità, connessi ad una valutazione concreta e individualizzata della situazione del ricorrente, in particolare laddove questi abbia dimostrato una stabile presenza sul territorio nazionale e un percorso di studi coerente con il disposto normativo.
La valutazione del soggiorno deve considerare concretamente e individualmente la stabile presenza dello straniero e la coerenza del suo percorso di studi; nel caso, il conseguimento della laurea prima del diniego ha reso sproporzionato il rigetto nonostante le carenze della documentazione sanitaria.
Massime di principio
- Nel decidere sul rinnovo del permesso di soggiorno per studio, l’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata della situazione dello straniero, considerando la durata della sua permanenza e l’effettivo percorso formativo, compresi gli esiti conseguiti prima dell’adozione del diniego.
- La produzione di documentazione sanitaria a sostegno delle ragioni del ritardo negli studi può essere ritenuta insufficiente quando consista soltanto in un’autocertificazione e in certificati redatti in lingua straniera senza traduzione.
- La carenza di prova delle giustificazioni sanitarie non esclude che il diniego debba essere annullato se, prima della sua adozione, il richiedente ha conseguito un titolo di studio coerente con il percorso formativo per cui era rimasto in Italia e l’amministrazione non ha adeguatamente considerato tale circostanza.
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