Sentenza n. 962/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di sospensione per dieci giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, adottato per reiterate violazioni di un’ordinanza sindacale sugli orari di esercizio
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile, chiedendone l’annullamento previa sospensione e il risarcimento dei danni. Ha dedotto: l’incompetenza del Questore, assumendo che il potere spettasse al Sindaco; la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; l’insufficienza dell’accertamento delle violazioni, sostenendo che vi sarebbe stato un unico verbale relativo a una sola notte; l’illegittimità derivata del decreto per l’illegittimità dell’ordinanza sindacale presupposta; la violazione della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost. Il Comune è intervenuto ad opponendum. La domanda cautelare è stata respinta sia in sede monocratica sia collegiale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e, conseguentemente, anche la pretesa risarcitoria. Ha escluso l’incompetenza del Questore, ritenendo che, poiché le reiterate violazioni dell’ordinanza implicavano profili di ordine pubblico, l’autorità competente alla sospensione della licenza fosse il Questore. Ha ritenuto non configurabile in modo indefettibile l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, in ragione dell’urgenza e della natura cautelare del provvedimento. Ha respinto la censura relativa all’unicità dell’accertamento, rilevando che dagli atti risultavano almeno cinque violazioni, documentate anche mediante relazioni di servizio, oltre a quelle oggetto di verbale sanzionatorio, e ulteriori violazioni successive. Ha escluso l’illegittimità derivata, non essendo stata ravvisata alcuna illegittimità nell’ordinanza comunale. Ha ritenuto infondata la censura ex art. 41 Cost., poiché la libertà di iniziativa economica è soggetta a limiti e controlli e non può svolgersi in danno della salute. Il TAR ha inoltre osservato che, essendo la sospensione ormai integralmente eseguita, la domanda di annullamento sarebbe comunque divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori; le altre spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 41 Cost.
L’art. 41 Cost. prevede limiti e controlli e contempla l’utilità sociale, mentre l’iniziativa economica non può svolgersi in danno alla salute.
La libertà di iniziativa economica non impedisce l’adozione di misure limitative o sospensive dirette a tutelare salute, quiete pubblica e ordine pubblico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione della causa.
Massime di principio
- Quando la sospensione della licenza di un pubblico esercizio è collegata a reiterate violazioni di un’ordinanza comunale e le violazioni coinvolgono profili di ordine pubblico, il potere di adottare il provvedimento sospensivo può spettare al Questore, nonostante la competenza comunale sull’ordinanza presupposta.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità di un provvedimento cautelare adottato in situazione di urgenza, quando le circostanze concrete rendano incompatibile l’adempimento partecipativo con la tempestività dell’intervento.
- La reiterazione delle violazioni può essere dimostrata non soltanto mediante verbali sanzionatori, ma anche attraverso relazioni di servizio e altri documenti acquisiti nel procedimento, purché da essi emerga un quadro concreto e sufficientemente documentato delle condotte contestate.
- La libertà di iniziativa economica privata non preclude misure amministrative limitative dell’attività quando siano dirette alla tutela della salute, della quiete pubblica o dell’ordine pubblico e siano adottate sulla base della reiterata violazione di prescrizioni vigenti.
- Quando il provvedimento di sospensione della licenza ha integralmente esaurito i propri effetti, la domanda di annullamento può divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo la persistenza di uno specifico interesse alla rimozione dell’atto o di una domanda risarcitoria fondata.
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