Cassazione Penale, Sentenza n. 953/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Ancona aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Miceli in relazione al periodo di arresti domiciliari dal 31/01/2005 al 28/06/2005 per i reati indicati agli artt. 416 e 648-bis c.p. Miceli era stato assolto in primo grado dal reato di riciclaggio (art. 648-bis) perché i veicoli non risultavano di provenienza furtiva e assolto in appello anche dall'associazione (art. 416) o comunque il procedimento era caduto. La Corte territoriale ha negato l'indennizzo ritenendo che il comportamento del Miceli (frequentazione ambigua con soggetti coinvolti, presenza e intervento durante perquisizioni, disponibilità a seguire il collaudo di un veicolo e consegna di documentazione ad altro coimputato) costituisse colpa grave, contribuendo causalmente all'adozione e al mantenimento della misura cautelare. Miceli sosteneva di non aver posto in essere comportamenti idonei a ingenerare errore nel G.I.P. e che le assoluzioni non avevano relazione con le sue condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha confermato che l'ordinanza impugnata è motivata adeguatamente e che le condotte del ricorrente configurano, valutate secondo la giurisprudenza consolidata, una contiguità e frequentazione ambigua con soggetti coinvolti in affari illeciti non giustificata e idonea a configurare colpa grave ostativa all'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. La Corte ha richiamato i principi secondo cui il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale di merito e che il giudice deve valutare condotte anteriori e successive alla misura; ha altresì richiamato la nozione di colpa grave di cui all'art. 43 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Stabilisce il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione salvo che l'interessato abbia dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare. La Corte ha interpretato la norma nel senso che la colpa grave ostativa deve essere accertata d'ufficio e può derivare anche da comportamenti extraprocessuali che, per macroscopica negligenza o ambiguità, abbiano contribuito a creare ragionevole allarme sociale o la falsa apparenza di partecipazione a reati.
art. 648-bis cod. pen.
Norma che punisce il riciclaggio; nel processo di merito Miceli era stato assolto perché i veicoli non risultavano di provenienza furtiva. La sentenza di Cassazione ricorda che l'assoluzione nel merito non impedisce l'autonoma valutazione, ai fini della riparazione, di eventuali comportamenti colposi del detenuto.
art. 416 cod. pen.
Norma sull'associazione a delinquere; anche rispetto a questo capo Miceli era stato prosciolto/assolto, ma la Corte ha ritenuto che le frequentazioni e i comportamenti del ricorrente potessero comunque costituire indizi di contiguità utili al giudizio sulla colpa grave in sede riparatoria.
art. 43 cod. pen.
Definizione di colpa: comprende negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di norme. La Corte ha applicato tale nozione per qualificare come colpa grave quei comportamenti del ricorrente che, pur non essendo volti a commettere il reato, erano macroscopicamente negligenti o ambigui e prevedibilmente idonei a determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e sezioni penali)
Richiamati numerosi precedenti delle Sezioni Unite e delle Sezioni semplici che chiariscono: il giudizio sulla riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito; il dolo e la colpa grave ostano all'indennizzo; la valutazione deve considerare condotte anteriori e successive alla misura; le frequentazioni ambigue e comportamenti deontologicamente scorretti possono integrare colpa grave se adeguatamente motivati e posti in relazione causale con la misura cautelare.
Massime di principio
- Il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale di merito: l'assoluzione non esclude di per sé la valutazione di dolo o colpa grave ai fini dell'indennizzo.
- L'art. 314 c.p.p. esclude l'indennizzo se il detenuto ha dato causa alla misura per dolo o colpa grave; il giudice deve accertare tale circostanza d'ufficio e motivarla in modo puntuale.
- Comportamenti extraprocessuali (frequentazioni ambigue, presenza insistente durante perquisizioni, consegna di documenti a persone indagate, partecipazione a operazioni sospette) possono integrare colpa grave se, oggettivamente valutati, appaiono idonei a creare la falsa apparenza di coinvolgimento e a influire causalmente sull'adozione o sul mantenimento della misura cautelare.
- Per difendersi efficacemente in una domanda di riparazione, l'interessato dovrebbe documentare e spiegare le ragioni lecite delle frequentazioni e delle proprie condotte, fornire prove che escludano la relazione causale tra il proprio comportamento e la misura cautelare e confutare le interpretazioni di ambiguità avanzate dal giudice.
- Il giudice della riparazione deve valutare fatti con criterio ex ante e secondo le regole di esperienza comune: non è necessario che la condotta integri un reato, ma che abbia creato ragionevoli motivi di intervento dell'autorità giudiziaria.
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