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Sentenza

Sentenza n. 11007/2026 - Roma, Sezione 1

per l’ottemperanza all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27761 del 17 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202602395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento integrale delle spese liquidate dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27761 del 17 ottobre 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27761 del 17 ottobre 2025, nella parte relativa alle spese del giudizio di opposizione a decreto di liquidazione svoltosi davanti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania. La Cassazione aveva posto a carico del Ministero della Giustizia l'importo di euro 462,00, oltre accessori di legge, nonché il rimborso del contributo unificato e dei diritti per euro 125,00. Sebbene il Ministero avesse pagato le somme relative al giudizio di cassazione, non aveva inizialmente corrisposto l'importo di euro 571,29 riferito al giudizio di opposizione. Nel corso del giudizio il ricorrente ha comunicato l'avvenuto pagamento, intervenuto il 16 marzo 2026, prospettando la cessazione della materia del contendere e chiedendo comunque la condanna del Ministero alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Ha inoltre contestato la richiesta ministeriale di sottoscrivere una modulistica contenente la rinuncia alle eventuali azioni esecutive e di ottemperanza quale condizione per il pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Ministero ha effettuato il pagamento delle somme oggetto dell'azione di ottemperanza nel corso del giudizio. Ha respinto la domanda di condanna del Ministero alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e ha disposto la compensazione integrale delle spese. Il Collegio ha rilevato che, dopo la notifica dell'ordinanza della Cassazione il 20 ottobre 2025, il Ministero aveva già avviato l'iter di pagamento, inviando un modulo il 28 ottobre 2025 e comunicando il pagamento della sorte capitale il 24 novembre 2025. Tali attività erano intervenute prima del decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, termine che sarebbe scaduto il 17 febbraio 2026. Il ricorso per ottemperanza, notificato il 24 febbraio 2026 e depositato il 26 febbraio 2026, era stato quindi proposto appena una settimana dopo la scadenza del termine, senza che la condotta dell'Amministrazione potesse qualificarsi come inerzia o volontà di sottrarsi spontaneamente all'esecuzione. Per tali ragioni il TAR ha ravvisato giusti motivi per compensare le spese.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    condicio iuris del pagamento ai sensi dell’art. 14, comma 1 del DL 669/1996, convertito dalla legge 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo costituisce condizione per l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione; nel caso concreto il termine è scaduto il 17 febbraio 2026.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La dichiarazione di cessazione della materia del contendere consegue al pagamento sopravvenuto delle somme oggetto della domanda di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione, l'intervenuto pagamento integrale nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere.
  • Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, deve decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo e costituisce condizione per l'esperibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
  • Ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, non è sufficiente il mancato pagamento alla data di proposizione del ricorso: occorre valutare la condotta complessiva dell'amministrazione e verificare se essa abbia già intrapreso attività concretamente dirette all'adempimento.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l'amministrazione abbia avviato l'iter di pagamento prima della scadenza del termine dilatorio previsto dalla legge e il ricorso per ottemperanza sia stato proposto in prossimità della scadenza senza una significativa inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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