Cassazione Penale, Sentenza n. 27226/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Terminio ha impugnato il diniego, disposto dal giudice dell'esecuzione, della richiesta ex art. 327-bis, comma 2, c.p.p. di autorizzazione a svolgere accertamenti forensi (esami su capelli rinvenuti nella mano della vittima e su alcuni proiettili recuperati nella vettura) finalizzati all'introduzione di tali risultanze in un eventuale giudizio di revisione. Ha sostenuto che i reperti non erano mai stati analizzati in sede di merito, che gli esami potevano dimostrare l'esistenza di una colluttazione e quindi la sua estraneità o comunque incidere sulla qualificazione del suo ruolo (sarebbe stato indicato come esecutore materiale), nonché la violazione del diritto di difesa e delle garanzie costituzionali (art. 24 e 111 Cost.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il controllo del giudice dell'esecuzione che aveva qualificato la richiesta come meramente esplorativa o finalizzata a indagini ritenute inidonee o superflue a modificare il quadro probatorio consolidato. La Corte ha richiamato la ricostruzione di merito basata sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di un testimone oculare (killer in due, spari dall'esterno, assenza di contatto diretto), nonché la possibilità che il materiale pilifero potesse provenire da soggetti estranei intervenuti dopo il fatto (soccorritori, coniuge della vittima). Ha inoltre ricordato il principio secondo cui la revisione richiede elementi nuovi ed estranei agli atti del processo e che non può fondarsi su una diversa valutazione di elementi già presenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 327-bis c.p.p.
Norma che disciplina l'autorizzazione per lo svolgimento di indagini difensive preventive; il giudice dell'esecuzione può rigettare le richieste che siano meramente esplorative o manifestamente superflue o inidonee a incidere sul quadro probatorio
art. 616 c.p.p.
Norma che consente alla Corte di cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente come tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il rigetto sia compatibile con il bilanciamento tra diritto di difesa e inutilità manifesta degli accertamenti richiesti
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie del giusto processo; la Corte ha ritenuto che l'istanza di investigazioni preventive non possa trasformarsi in uno strumento per rimettere in discussione il merito già definito salvo l'emersione di elementi veramente nuovi
principio giurisprudenziale sulla "prova nuova" e revisione
La revisione è ammessa solo per l'emergere di elementi nuovi ed estranei agli atti del processo: non costituisce prova nuova ciò che era già presente negli atti, anche se non valorizzato; pertanto le indagini difensive devono produrre elementi decisivi e non esplorativi o manifestamente inutili
Massime di principio
- Una richiesta di autorizzazione per indagini difensive ex art. 327-bis è legittima solo se non meramente esplorativa: il richiedente deve indicare l'utilità e la decisività dell'accertamento richiesto rispetto alla possibilità di ottenere la revisione
- Il giudice dell'esecuzione può rigettare l'istanza quando gli accertamenti appaiono manifestamente superflui o inidonei a modificare il quadro probatorio consolidato in sede di merito
- Per la revisione è necessario un elemento "nuovo" e "estraneo" agli atti processuali: materiale già presente negli atti, anche se non esaminato, difficilmente costituisce prova nuova se la sua utilità appare inidonea a intaccare il giudicato
- La possibile contaminazione o spiegazioni alternative (es. presenza di soccorritori, terzi intervenuti) riduce la potenziale incidenza probatoria di accertamenti su reperti rinvenuti sulla scena del delitto
- Il rigetto cautelare di indagini preventive non autorizza il giudice dell'esecuzione a valutare il merito della vicenda in modo definitivo, ma gli consente un esame sommario sulla manifesta inutilità o inidoneità delle prove richieste
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