Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 249/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato dal Questore della Provincia di Lecce in data 17 marzo 2026, prot. n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 31.03.2026, unitamente all'invito ex art. 15 TULPS del 31 marzo 2026 e all'avviso di procedibilità all'espulsione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 286/1998, -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi: -la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis L. 241/1990 del 21 gennaio 2026; -l’invito a presentarsi ex art. 15 TULPS del 31 marzo 2026; -ogni eventuale atto preparatorio, esecutivo, o conseguente, ivi compreso il decreto di espulsione che verrà eventualmente adottato nelle more del presente giudizio;

Giustizia amministrativa202600348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, unitamente all'invito ex art. 15 TULPS e all'avviso di procedibilità all'espulsione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Lecce che ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché la comunicazione dei motivi ostativi, l'invito a presentarsi ex art. 15 TULPS e l'avviso di procedibilità all'espulsione. Ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti. Dalla motivazione emergono, quali profili rilevanti nella fase cautelare, la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore che aveva richiesto il nulla osta, l'irrilevanza delle successive assunzioni da parte di altri soggetti che non avevano manifestato la volontà di subentrare nell'assunzione nella rispettiva quota flussi e la mancata richiesta, presso lo sportello unico per l'immigrazione, di un permesso di soggiorno per attesa occupazionale secondo la Circolare del Ministero dell'Interno del 7 luglio 2006, con allegazione della dichiarazione attestante l'indisponibilità del datore di lavoro originario.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, non sussistessero i presupposti per la sospensione. La mancata instaurazione del rapporto lavorativo con il datore richiedente il nulla osta, l'assenza di un valido subentro da parte degli altri datori di lavoro e la mancata attivazione della procedura per il permesso di soggiorno per attesa occupazionale hanno condotto il Collegio a ritenere, a un primo esame, immune da censure la decisione amministrativa. Il TAR ha tuttavia lasciato ferma la possibilità per l'Amministrazione di rivalutare, in sede di riesame, eventuali sopravvenienze favorevoli adeguatamente documentate, nel rispetto dei principi di buona fede e collaborazione procedimentale e dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, ove ne ricorrano i presupposti di legge. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta per assenza dei presupposti cautelari.

  • art. 15 TULPS

    Richiamato in relazione all'invito a presentarsi notificato al ricorrente.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    Richiamato in relazione all'avviso di procedibilità all'espulsione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi al rigetto dell'istanza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Individuato quale base per l'eventuale riesame amministrativo delle sopravvenienze favorevoli, ove debitamente documentate e sussistenti i presupposti di legge, nel rispetto della buona fede e della collaborazione procedimentale.

  • Circolare del Ministero dell'Interno del 7 luglio 2006

    Richiamata per la procedura di richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazionale in caso di indisponibilità del datore di lavoro richiedente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore che ha richiesto il nulla osta può sostenere il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, quando non emergano elementi idonei a superare tale circostanza.
  • Le assunzioni effettuate da datori diversi da quello originario non sono di per sé sufficienti a fondare il rilascio del permesso di soggiorno se tali datori non hanno manifestato la volontà di subentrare nell'assunzione secondo la rispettiva quota flussi.
  • Il cittadino straniero che non possa instaurare il rapporto con il datore di lavoro originario deve attivare, secondo la procedura applicabile, la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazionale e documentare l'indisponibilità del datore; la mancata attivazione può rilevare contro la domanda cautelare avverso il diniego.
  • Anche quando la sospensione cautelare è respinta, l'Amministrazione può rivalutare in sede di riesame sopravvenienze favorevoli adeguatamente documentate, nel rispetto dei principi di buona fede e collaborazione procedimentale e dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareBuona fede e correttezza della PADiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.