Sentenza del 30/09/2016 n. 19490 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Emilia-Romagna, che aveva riconosciuto al contribuente l'applicazione generalizzata dell'aliquota del 12,50% sulla somma ricevuta in capitale a titolo di previdenza integrativa aziendale Enel/FNDAI. Secondo l'Agenzia, la prestazione avrebbe dovuto essere assoggettata al regime della tassazione separata previsto dal TUIR. La Corte ha precisato che, per gli iscritti ante 1993 a un fondo aziendale a capitalizzazione e con prevalente finalità previdenziale, la quota maturata fino al 31 dicembre 2000 deve essere distinta tra sorte capitale e rendimento: solo il rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato beneficia dell'aliquota del 12,50%, mentre la sorte capitale è soggetta a tassazione separata. Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate nei limiti indicati, ha cassato la sentenza della CTR Emilia-Romagna e ha rinviato la causa a una diversa sezione della stessa CTR per un nuovo esame conforme al principio di diritto stabilito. Il giudice del rinvio dovrà individuare e quantificare, ove provata, la parte della prestazione corrispondente al rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione del fondo, applicando su tale sola quota l'aliquota del 12,50%; dovrà inoltre decidere sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.L. n. 669 del 1997, art. 1, comma 5, convertito nella L. n. 30 del 1997
Richiamato dall'Agenzia delle entrate tra le norme che disciplinano il trattamento fiscale delle prestazioni previdenziali integrative.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
Prevedono il regime della tassazione separata applicabile alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali integrative maturate fino al 31 dicembre 2000 e, integralmente, alle somme maturate dal 1° gennaio 2001.
L. n. 482 del 1985, art. 6
Prevede l'applicazione della ritenuta del 12,50% sulla quota costituita dal rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, limitatamente agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000.
D.Lgs. n. 124 del 1993
Rileva ai fini temporali: il regime individuato dalla sentenza riguarda gli iscritti a fondi di previdenza complementare aziendale prima della sua entrata in vigore.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13642 del 2011
In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ... sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000 ... solo per quanto riguarda la "sorte capitale" ... mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%; b) per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata.
Stabilisce la distinzione fondamentale tra sorte capitale e rendimento: l'aliquota agevolata del 12,50% non si applica all'intera prestazione, ma soltanto al rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione finanziaria del fondo e maturato entro il 31 dicembre 2000.
Massime di principio
- Quando una prestazione previdenziale integrativa aziendale viene liquidata in capitale, non è corretto applicare automaticamente un'unica aliquota all'intero importo: occorre distinguere la sorte capitale dal rendimento.
- Per gli iscritti al fondo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, la quota maturata fino al 31 dicembre 2000 beneficia dell'aliquota del 12,50% soltanto se è qualificabile come rendimento netto prodotto dalla gestione sul mercato del capitale accantonato.
- La parte della prestazione costituita dai contributi o dalla sorte capitale è soggetta a tassazione separata, non all'aliquota agevolata del 12,50%.
- Le somme maturate dal 1° gennaio 2001 sono assoggettate integralmente a tassazione separata, senza applicazione dell'aliquota del 12,50%.
- Il contribuente che chiede il rimborso deve poter dimostrare, tramite documentazione del fondo o del sostituto d'imposta, quale parte della somma rappresenti effettivamente rendimento netto da gestione finanziaria; una qualificazione generica dell'intera prestazione come rendimento non è sufficiente.
- In caso di annullamento con rinvio, il giudice di merito deve effettuare la concreta ricostruzione delle componenti della prestazione applicando il principio di diritto della Cassazione, anziché limitarsi a riconoscere l'aliquota agevolata sull'importo complessivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 142 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 684 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 1704 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 1705 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 1707 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 1709 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →