Cassazione Civile, Ordinanza n. 30514/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una società, di una pluralità di cartelle di pagamento deducendo mancata notifica e prescrizione. La CTP aveva accolto il ricorso nel merito e compensato le spese. La società aveva quindi appellato solo il capo sulle spese, ottenendo in CTR la condanna dell’agente della riscossione al pagamento di Euro 3.000 per il primo grado e delle spese del secondo grado. In cassazione la società ha censurato la decisione d’appello limitatamente alla quantificazione delle spese del primo grado, denunciando violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., delle norme sul compenso forense e del processo tributario, nonché vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che il giudice d’appello avrebbe liquidato una somma inferiore a quella richiesta nella nota spese e non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva posto a carico dell’agente della riscossione le spese del primo grado secondo il criterio di soccombenza. Inoltre il ricorso è stato ritenuto aspecifico e generico perché non precisava elementi decisivi per verificare la correttezza della liquidazione (ad esempio deposito di memorie, numero di udienze, eventuale fase istruttoria, eventuale fase di reclamo-mediazione). La Corte ha anche osservato che la somma liquidata non appariva inferiore ai minimi tariffari indicati e che, quanto alle spese generali, il provvedimento di liquidazione vale come titolo per il rimborso nella misura del 15% salvo motivata diminuzione. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata difesa dell’intimato; è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come parametro sulla soccombenza e sulle spese processuali, ma il motivo è stato reputato inammissibile per difetto di specificità e di confronto con la sentenza impugnata
art. 92 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per contestare la regolazione delle spese, ma non decisivo nel caso concreto per l’inammissibilità del motivo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ha escluso un deficit motivazionale idoneo a fondare l’impugnazione
art. 2233, comma 2, c.c.
richiamato in tema di compensi professionali e liquidazione delle spese
art. 13 D.L. 132/2014
richiamato dalla ricorrente in collegamento con i criteri di liquidazione delle spese
D.M. 55/2014
richiamato quale parametro tariffario per la liquidazione dei compensi
D.M. 37/2018
richiamato quale aggiornamento del D.M. 55/2014
artt. 12, 15, comma 2-septies, 17-bis, 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
richiamati dalla ricorrente per contestare la liquidazione delle spese nel processo tributario
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte lo valorizza come norma che impone specificità e autosufficienza del ricorso, con necessaria trascrizione essenziale degli atti e documenti rilevanti
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in tema di deposito degli atti/documenti indicati nel ricorso
art. 13, comma 10, L. 247/2012
richiamato in relazione al rimborso delle spese generali forfettarie nella misura del 15% del compenso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. 115/2002
art. 6, par. 1, CEDU
utilizzato per ribadire che il principio di autosufficienza è compatibile con il diritto di accesso al giudice, purché non degeneri in formalismo eccessivo
art. 117 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro interposto insieme alla CEDU e alla Carta UE
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduca errores in procedendo, il principio di specificità e autosufficienza impone la trascrizione essenziale o la puntuale riassunzione degli atti e documenti rilevanti, con indicazione idonea a consentirne il reperimento nel fascicolo di merito.
- È inammissibile il motivo che non si confronti effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata o che contesti un contenuto decisorio non presente nel provvedimento.
- La censura sulla liquidazione delle spese processuali deve indicare in modo concreto gli elementi necessari alla verifica della tariffa applicabile e della struttura del giudizio, come attività svolte, eventuali memorie, udienze, istruttoria o fasi speciali, non potendo limitarsi a formule generiche.
- Il provvedimento di liquidazione delle spese che non determini espressamente le spese forfettarie è titolo per il riconoscimento del rimborso nella misura massima di regola spettante, salvo motivata diminuzione.
- Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con l’art. 6 CEDU, purché non si traduca in un formalismo eccessivo e sia giustificato dalla funzione nomofilattica della Corte di cassazione.
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