Cassazione Civile, Ordinanza n. 25215/2023 del 24/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di indagini bancarie sui conti correnti riconducibili al contribuente e su conti intestati ad alcune società a lui collegate, l'Ufficio emetteva avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi all'anno d'imposta 2007. La CTR confermava la ripresa ritenendo che il contribuente non avesse fornito prova contraria alle presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie e che, quanto ai conti delle società, la mancata dichiarazione di ricavi da parte di queste ultime giustificasse il recupero a tassazione delle rimesse. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727-2729 c.c., sostenendo che i conti intestati a società da lui amministrate non potessero essere automaticamente imputati alla sua sfera personale; 2) violazione dell'art. 7 d.l. 269/2003 e dell'art. 2462 c.c. in tema di sanzioni, assumendo che esse dovessero gravare sulle società e non su di lui; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR deciso per relationem senza rendere percepibile la ratio decidendi; 4) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la mancanza di indagini e notifiche verso le società, l'inesistenza di rapporti con una specifica società e la questione del litisconsorzio necessario con riferimento a società di persone.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il terzo motivo, escludendo che la motivazione della CTR fosse apparente, perché il ragionamento decisorio era comunque percepibile: la CTR aveva valorizzato le indagini bancarie, la riferibilità dei conti a società con assenza di ricavi dichiarati e l'assenza di adeguata prova documentale del contribuente. Ha accolto il primo motivo, affermando che la mera qualità di amministratore e la mancata dichiarazione di redditi da parte delle società non bastano, da soli, a ritenere provata la riconducibilità dei conti intestati a tali società all'attività imprenditoriale personale dell'amministratore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio per cui l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi indiziari idonei a sorreggere la presunzione di riferibilità personale delle movimentazioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione sulle sanzioni non risultava affrontata dalla CTR e il ricorrente non aveva documentato di averla specificamente devoluta nei gradi di merito; il quarto motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
le movimentazioni bancarie possono fondare presunzioni fiscali, ma la riferibilità di conti intestati a terzi o a società all'attività del contribuente deve poggiare su elementi indiziari sufficienti; non basta la sola qualità di amministratore e la mancata dichiarazione dei redditi della società.
artt. 2727 e 2729 c.c.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; nel caso concreto gli elementi valorizzati dalla CTR non erano sufficienti a dimostrare l'imputazione personale delle movimentazioni.
art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269
la questione relativa all'imputazione delle sanzioni non è stata esaminata perché non risultava devoluta specificamente nei gradi di merito.
art. 2462 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'autonomia patrimoniale delle società e l'impropria traslazione delle sanzioni sull'amministratore.
art. 132, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se meramente apparente; nel caso concreto la sentenza di appello conteneva una motivazione essenziale ma sufficiente a rendere percepibile la ratio decidendi.
artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati in relazione al dovere di motivazione delle sentenze tributarie, ma non ritenuti violati nel caso concreto.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso che la CTR avesse fornito una motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
veicolo della censura per violazione di legge nei primi due motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
veicolo della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
veicolo della censura per omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- Nell'accertamento bancario, la presunzione di riferibilità al contribuente delle movimentazioni su conti intestati a terzi richiede elementi indiziari idonei a collegare in modo concreto quei conti alla sua attività; non è sufficiente il mero dato formale della sua carica sociale, neppure se accompagnato dall'omessa dichiarazione di redditi della società.
- Le presunzioni fiscali tratte dalle indagini bancarie non possono trasformarsi in una imputazione automatica all'amministratore dell'attività della società: occorre una verifica specifica della reale disponibilità e utilizzazione dei conti, da svolgere sulla base del complessivo materiale probatorio.
- La motivazione della sentenza tributaria è solo apparente, e quindi nulla, quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; una motivazione essenziale o concisa resta valida se rende percepibile la ratio decidendi.
- La censura relativa a questioni non esaminate dal giudice di merito è inammissibile se la parte non dimostra di averle ritualmente devolute nei precedenti gradi di giudizio.
- Quando il motivo accolto è logicamente preliminare e incide sull'accertamento del fatto costitutivo della pretesa fiscale, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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