Ordinanza n. 1595/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna (sezione prima) n. 301/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sez. I, n. 301/2026, di reiezione del ricorso di primo grado, relativa a una demolizione d'ufficio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il privato ha proposto appello contro la sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 301/2026, chiedendo in via incidentale la sospensione della sua efficacia. Il testo non espone i motivi specifici dell'appello né i vizi dedotti contro la sentenza di primo grado. La domanda cautelare concerneva il rischio di esecuzione d'ufficio della demolizione, rispetto al quale l'appellante prospettava un pregiudizio nelle more della definizione del merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che un adeguato apprezzamento della fondatezza dell'appello richieda gli approfondimenti propri della fase di merito, senza quindi formulare una valutazione cautelare favorevole. Quanto al periculum in mora, anche alla luce delle difese del Comune appellato, il rischio di un'esecuzione d'ufficio della demolizione non è stato ritenuto concreto né imminente. Il Collegio ha precisato che, se tale pericolo dovesse concretizzarsi, l'appellante potrà nuovamente chiedere tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello; l'istanza è stata respinta per l'assenza di un periculum concreto e imminente e per la necessità di approfondire il fumus nella fase di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, quando la valutazione adeguata del fumus boni iuris richiede approfondimenti propri del giudizio di merito, il giudice può non anticipare una decisione sulla fondatezza dell'impugnazione e concentrare la verifica sul periculum in mora.
- La sospensione cautelare della sentenza non può essere concessa in assenza di un rischio concreto e imminente di esecuzione dell'atto o della misura lesiva; il pericolo meramente eventuale non è sufficiente.
- Se il pericolo di pregiudizio cautelare diviene concreto e imminente dopo il rigetto dell'istanza, la parte può proporre una nuova istanza cautelare.
Come è indicizzato
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