Cassazione Civile, Ordinanza n. 30508/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il ricorrente, quale direttore tecnico di un CAF, ha impugnato una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo appello avverso un avviso di irrogazione di sanzioni pecuniarie ex art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997. La sanzione riguardava l'apposizione di un infedele visto di conformità su 761 dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2008. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, del d.m. n. 164 del 1999, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 7-bis del d.l. n. 4 del 2019, sostenendo in sintesi che: il visto di conformità comporta controlli meramente formali e non di merito; la sanzione sarebbe dovuta solo in presenza di discordanza tra quanto attestato e i dati emersi dal controllo; non vi sarebbe responsabilità del CAF quando la documentazione sia stata comunque fornita dal contribuente; la sanzione applicata avrebbe natura di responsabilità oggettiva; la disciplina sopravvenuta del d.l. n. 4 del 2019, più favorevole, avrebbe dovuto applicarsi retroattivamente anche d'ufficio. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha inoltre chiesto dichiararsi l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 e avendo documentato la presentazione dell'istanza e il pagamento di nove rate su venti.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, rilevando che il ricorrente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 e aveva versato parte delle rate previste. La decisione non è entrata nel merito del motivo di ricorso, perché la sopravvenuta definizione della lite ha reso inutile la prosecuzione del giudizio. La Corte ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese, richiamando l'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, secondo cui le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997
norma posta a fondamento dell'irrogazione delle sanzioni per infedele visto di conformità.
art. 35 d.lgs. n. 241 del 1997
richiamato dal ricorrente per sostenere che il visto di conformità comporta controlli formali e non di merito.
d.m. n. 164 del 1999
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del visto di conformità.
d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato dal ricorrente quale parametro normativo in tema di sanzioni tributarie.
art. 7-bis d.l. n. 4 del 2019
richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina sopravvenuta e più favorevole.
artt. 6 e 7 d.l. n. 119 del 2018
norme sulla definizione agevolata della lite fiscale, che hanno determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
prevede che, nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
d.l. n. 119 del 2018
richiamato come fonte della definizione agevolata della controversia.
legge n. 136 del 2018
legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018.
d.l. n. 4 del 2019
richiamato dal ricorrente come disciplina sopravvenuta più favorevole ai CAF.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter
richiamato dal ricorrente per il controllo formale delle dichiarazioni e per confrontare la disciplina previgente con quella sopravvenuta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale indicata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Quando il contribuente/ricorrente aderisce validamente a una definizione agevolata della lite prevista dalla legge, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, non va pronunciata una statuizione sulle spese se la disciplina speciale prevede che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.
- La sopravvenienza di una definizione normativa della controversia rende superfluo l'esame delle censure di legittimità, anche se esse investono la corretta applicazione della disciplina sostanziale o sanzionatoria sottesa alla lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30427/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30428/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30429/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30430/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30431/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30432/2021 del 28/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →