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Sentenza

Sentenza n. 6175/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 14854/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202403227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio della Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma che ha dichiarato l'inidoneità permanente al servizio di istituto nella Polizia di Stato per infermità non dipendente da causa di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'interessato ha impugnato il giudizio medico-legale di permanente inidoneità al servizio di polizia, deducendo in primo grado e in appello eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità manifesta e motivazione apparente. Ha sostenuto che i test psicologici, e in particolare il test di Rorschach, avessero evidenziato buon autocontrollo, adeguato funzionamento cognitivo e capacità di gestire stress emozionali forti, in contrasto con la conclusione di non idoneità. Ha inoltre contestato il richiamo, nel provvedimento, alla visita psichiatrica del 1° luglio 2019, i cui risultati non erano stati esplicitati né allegati, nonché la mancata considerazione di ulteriori certificazioni sanitarie favorevoli provenienti da strutture pubbliche. Con un secondo motivo ha censurato il rilievo del TAR secondo cui la mancata rinuncia al transito nei ruoli civili avrebbe avuto rilievo preclusivo, invocando il principio dell'invalidità caducante dell'atto consequenziale. Con un terzo motivo ha dedotto che la discrezionalità tecnica delle commissioni mediche non esclude il sindacato giurisdizionale su travisamento, difetto di istruttoria e illogicità manifesta. In appello ha anche contestato l'ammissibilità e l'utilizzabilità della documentazione depositata dall'Amministrazione in adempimento alle ordinanze istruttorie.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto ammissibile la documentazione depositata dall'Amministrazione in esecuzione delle ordinanze istruttorie, poiché il giudice amministrativo può acquisire d'ufficio chiarimenti e documenti secondo il principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo; inoltre, la preclusione dell'art. 104, comma 2, c.p.a. non impedisce il deposito del provvedimento impugnato e degli atti correlati, che l'Amministrazione è tenuta a produrre ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha ribadito che i giudizi delle commissioni mediche fondati su cognizioni tecnico-specialistiche sono sindacabili soltanto per travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze rilevanti o macroscopica illogicità manifesta, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico. Dopo avere acquisito la visita psichiatrica del 1° luglio 2019 e i test MMPI-2 e MCMI, il Collegio ha ritenuto che la diagnosi di tratti di personalità di natura maniacale, tensione emotiva reattiva e rigidità personologica costituisse adeguato supporto al giudizio di non idoneità. Non ha ravvisato contraddizione macroscopica tra i test e la conclusione della Commissione, né ha ritenuto illegittimo il mancato allegamento materiale dei documenti richiamati, essendo sufficiente il richiamo ai test e alla visita specialistica. Il secondo motivo è stato respinto perché rivolto contro un obiter dictum del TAR e comunque non incidente sulla congruità della motivazione dell'atto impugnato. Gli accertamenti medici svolti autonomamente dall'interessato sono stati ritenuti non rilevanti, poiché l'idoneità del personale della Polizia di Stato deve essere accertata dagli organi sanitari istituzionalmente competenti secondo la disciplina speciale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    La preclusione probatoria in appello non impedisce l'acquisizione di documenti citati nell'atto impugnato e richiesti dal giudice per verificarne la legittimità.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L'Amministrazione deve depositare il provvedimento impugnato e gli atti correlati; il giudice, anche d'appello, può acquisirli d'ufficio.

  • d.m. n. 198/2003

    Disciplina l'accertamento dell'idoneità psico-fisica del personale della Polizia di Stato.

  • art. 46 l. n. 121/1981

    Concorre a disciplinare l'accertamento dell'idoneità psico-fisica del personale della Polizia di Stato.

  • art. 77 d.P.R. n. 335/1982

    Prevede l'accertamento dell'idoneità psico-fisica da parte dei sanitari della Polizia di Stato o, a giudizio dell'Amministrazione, di una commissione medica.

  • d.P.R. n. 461/2001

    Richiamato quale disciplina della commissione medica competente per l'accertamento dell'idoneità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce la base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il sindacato giurisdizionale sui giudizi delle commissioni mediche espressi nell'esercizio di discrezionalità tecnica è limitato alla verifica di travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze rilevanti, manifesta irragionevolezza o macroscopica illogicità ictu oculi rilevabile; non è consentita la sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell'organo tecnico.
  • Un giudizio di inidoneità psico-fisica può essere ritenuto legittimo quando la commissione richiami gli esiti di una visita specialistica e dei test diagnostici e la motivazione complessiva renda comprensibile il percorso valutativo, anche se i relativi documenti non sono materialmente allegati al verbale.
  • La mera presenza di risultati di test o certificazioni interpretabili in senso favorevole all'interessato non dimostra, da sola, un travisamento macroscopico o una contraddittorietà manifesta, se la valutazione tecnico-medica complessiva dell'organo competente si fonda sui medesimi dati e giunge motivatamente a una diversa conclusione.
  • Nel processo amministrativo il giudice può acquisire d'ufficio chiarimenti e documenti, secondo il principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo, senza violare la parità delle armi; la produzione in esecuzione di tale ordine istruttorio è ammissibile quando riguarda atti richiamati dal provvedimento impugnato e necessari alla verifica della sua legittimità.
  • Ai fini dell'accertamento dell'idoneità al servizio nella Polizia di Stato rilevano gli accertamenti compiuti dagli organi sanitari istituzionalmente competenti secondo la disciplina speciale, mentre gli accertamenti medici svolti autonomamente dall'interessato non vincolano l'Amministrazione né sostituiscono il giudizio della commissione competente.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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