Cassazione Penale, Sentenza n. 06280/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi contestavano la condanna per furto del 26 novembre 2015 (reato aggravato dalla presenza di almeno tre persone e dall'esposizione alla pubblica fede). P. Ostuni lamentava: 1) omissione di valutazione della presenza di un servizio di vigilanza privato che escluderebbe l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e quindi la prescrizione; 2) mancato riconoscimento della continuazione con una precedente sentenza. M. A. Altavilla contestava: 1) difetto di querela dopo la riforma (procedibilità a querela); 2) errato riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede; 3) vizi generici di motivazione; 4) prescrizione conseguente all'esclusione dell'aggravante; 5) mancato riconoscimento della continuazione con la sentenza n.2146/2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi ritenendoli infondati o inammissibili: ha dichiarato inammissibile il motivo generico di Ostuni relativo alla vigilanza privata (mancata indicazione degli atti provanti), rigettato il motivo sulla continuazione come valutazione di merito non sindacabile; per Altavilla ha rilevato che la querela era presente e contiene l'istanza punitiva, ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la valutazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, ha dichiarato inammissibili i motivi generici e ha rigettato anche il motivo sulla continuazione. Pertanto le condanne pronunciate in appello sono confermate e le ricorrenti sono condannate alle spese in base all'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen.
Regola la fattispecie di furto aggravato e le aggravanti speciali; la Corte valuta l'applicazione delle aggravanti (es. esposizione alla pubblica fede) in concreto sulla base delle circostanze del caso.
art. 63, comma 4 cod. pen.
Attribuisce al giudice discrezionalità nel valutare l'aumento di pena collegato alla seconda aggravante speciale; nella fattispecie il giudice di merito non ha aumentato la pena e la valutazione discrezionale non è sindacabile in cassazione salvo vizio di motivazione.
art. 157 cod. pen.
Richiamato nell'ambito delle censure sulla motivazione della sentenza, in relazione alle valutazioni probatorie da parte del giudice di merito.
art. 531 cod. proc. pen.
Norma procedurale citata in relazione ai limiti della motivazione e alla necessità di indicare i punti di diritto e di fatto oggetto di censura.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha valutato la conformità dei motivi ai requisiti di tipicità e specificità richiesti dalla norma, dichiarando inammissibili i motivi generici.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dall'art.7 d.lgs. 6/2/2018 n.11)
Affermato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti ritenuti travisati e gli elementi documentali da allegare; la mancata osservanza rende il motivo inammissibile.
art. 120 cod. pen. e art. 529 cod. proc. pen.
Richiamati nella censura relativa alla procedibilità a querela; la Corte ha verificato dagli atti la querela presentata con espressa istanza punitiva, escludendo il vizio di procedibilità.
art. 624 cod. pen.
Richiamato nei motivi generici relativi alla qualificazione del reato (censura generica su elementi di fatto/diritto); la Corte ha ritenuto tali censure non specifiche e quindi inammissibili.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali; la Corte ha disposto la condanna delle ricorrenti alle spese di cassazione.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono rispettare il principio di autosufficienza: indicare puntualmente gli atti e le prove contestate; argomentazioni generiche sono inammissibili.
- La sussistenza dell'aggravante "esposizione alla pubblica fede" si valuta concretamente: la presenza di vigilanza privata non esclude automaticamente l'aggravante; conta l'accessibilità del bene e l'effettiva necessità di affidarsi alla correttezza altrui.
- Le questioni di merito strettamente valutative (es. riconoscimento della continuazione o valutazioni probabilistiche sulla identità del disegno criminoso) sono rimesse al giudice di merito e difficilmente sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.
- Se una fattispecie è resa procedibile a querela, è necessario verificare la presenza in atti della querela e dell'istanza punitiva; la sua mancanza può determinare l'improcedibilità, ma l'accertamento è documentale.
- Per ottenere l'esclusione di un'aggravante e conseguente possibile effetto estintivo (prescrizione), il difensore deve produrre e indicare puntualmente le prove e gli atti processuali dai quali ciò risulti.
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