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Sentenza

Sentenza n. 135/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 328 in data 20 settembre 2024, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 328 del 20 settembre 2024, relativa al pagamento del bonus carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza civile che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione a corrisponderle il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato, senza tuttavia ricevere le somme dovute. Ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto, richiamando la necessità di una nuova richiesta attraverso le procedure telematiche e gli avvisi pubblicati sui siti istituzionali.

La decisione

Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in forza del giudicato civile. Ha ritenuto non opponibile alla creditrice la pretesa del Ministero di subordinare l'esecuzione della sentenza alla presentazione di una nuova domanda tramite procedura telematica e all'attesa dei tempi amministrativi, poiché nessuna norma impone tali adempimenti né sospende l'esecuzione dei giudicati. Il giudice ha inoltre ritenuto che i doveri di collaborazione, correttezza e buona fede non possano essere interpretati in modo da imporre al creditore un'attesa ulteriore, priva di tempi certi, prima di rivolgersi al giudice dell'ottemperanza. Ha quindi assegnato al Ministero sessanta giorni per pagare tutte le somme spettanti e ha nominato sin d'ora, per l'eventuale inerzia, il Prefetto di Perugia o un funzionario delegato quale commissario ad acta, con il compito di rilasciare la carta docente, accreditare le somme e adottare ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario eventualmente operante spetta un compenso di 500 euro a carico del Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio nella misura di 800 euro, oltre oneri e accessori. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria Generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, legge 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla legge 30/1997

    Prevede il termine di adempimento delle amministrazioni pubbliche alle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari, termine che la ricorrente aveva dichiarato di avere atteso prima di proporre l'ottemperanza.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È richiamato per la liquidazione delle spese processuali secondo i minimi tariffari, in considerazione della semplicità e serialità del giudizio.

Massime di principio

  • L'amministrazione condannata con sentenza passata in giudicato al pagamento di una somma non può subordinare l'esecuzione del comando giudiziale alla presentazione di una nuova domanda amministrativa o all'attesa di tempi amministrativi privi di certezza, quando tali adempimenti non siano previsti dalla legge o dal giudicato.
  • I doveri di leale collaborazione, correttezza e buona fede gravanti sul creditore non possono essere interpretati in modo da imporgli un'attesa ulteriore e indeterminata prima di proporre il giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna non eseguita.
  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria rimasta ineseguita, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinando l'intervento sostitutivo all'inutile decorso del termine.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere, in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, tutti gli atti amministrativi e contabili necessari alla completa esecuzione del giudicato, compreso il rilascio di un beneficio e l'accredito delle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereBuona fede e correttezza della PA

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