Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28279/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) vizio per omissione della convocazione del coindagato Bruno Zoja e del suo difensore (presunta nullità ex art. 309, commi 8-9 c.p.p.); 2) errata qualificazione giuridica di più capi (truffa aggravata anziché frode informatica ex art. 640-ter c.p.) con conseguente dedotta incompetenza territoriale del G.i.p. di Padova; 3) censura sulla mancata sussistenza degli elementi dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e vizio motivazionale sui gravi indizi; 4) contestazione della qualificazione di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) per presunta insufficiente prova degli acquisti di criptovalute e della loro riconducibilità a proventi illeciti; 5) doglianze sulla carenza di indizi per i reati di traffico e detenzione di stupefacenti (capi 10 e 11).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile o manifestamente infondato. In sintesi: il primo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse (nessun concreto pregiudizio derivato dall'omessa convocazione del coindagato, e la pronuncia precedente era stata annullata dalla Cassazione); il secondo motivo è manifestamente infondato perché la questione di incompetenza territoriale non poteva essere sindacata dal giudice del riesame una volta esercitata l'azione penale; i terzo, quarto e quinto motivi sono ritenuti manifestamente infondati perché la motivazione del Tribunale di Venezia è ritenuta congrua e non manifestamente illogica con riguardo ai gravi indizi per i reati contestati (associazione per delinquere, autoriciclaggio, traffico/detenzione di stupefacenti). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309, commi 8 e 9, cod. proc. pen.

    La notificazione dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio è prevista nell'interesse dell'imputato; l'interesse di un altro imputato a censurare l'omessa notificazione sussiste solo se vi è concreto pregiudizio per il suo diritto di difesa. Nel caso di specie tale requisito non è stato dimostrato, quindi la censura è inammissibile.

  • art. 525, comma 2, cod. proc. pen. (principio dell'immutabilità del giudice)

    La Corte ha richiamato che la violazione del principio dell'immutabilità del giudice può determinare la nullità di un'ordinanza; l'annullamento della precedente ordinanza per tale vizio ne ha fatto venir meno ogni effetto, sicché la pronuncia annullata non può essere fonte di vantaggi interpretativi per il ricorrente.

  • art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen.

    I fatti sono stati qualificati come truffa aggravata con l'aggravante della minorata difesa; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure sulla qualificazione quando esse mirano solo a spostare la competenza territoriale dopo che l'azione penale è stata esercitata.

  • art. 640-ter cod. pen. (frode informatica)

    La dedotta qualificazione come frode informatica, rispetto alla quale sarebbe sorta competenza diversa, non poteva essere utilmente eccepita nel giudizio di riesame dopo l'esercizio dell'azione penale; la Corte ha ribadito che la valutazione della competenza funzionale è riservata al merito quando l'azione è già stata esercitata.

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di Venezia che descriveva gli elementi tipici dell'associazione per delinquere (vincolo stabile, indeterminatezza del programma criminoso, struttura organizzativa anche minima), per cui le censure del ricorrente che chiedevano diversa ricostruzione dei fatti non erano ammissibili in cassazione.

  • art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)

    La Corte ha confermato che l'impiego di proventi illeciti in acquisti di criptovalute tramite portafogli non immediatamente riconducibili è idoneo a configurare l'autoriciclaggio; la valutazione probatoria del Tribunale (segnatamente dati dagli elementi informatici e dalle dichiarazioni) è stata ritenuta sufficientemente motivata.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    In tema di reati di stupefacenti, la Corte ha ritenuto che le conversazioni sul telefono dell'indagato, le immagini e le dichiarazioni di terzi forniscono un quadro indiziario idoneo a ritenere sussistenti i gravi indizi di detenzione e traffico di stupefacenti.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. e art. 609 cod. proc. pen.

    Norme invocate come parametri di censura in cassazione: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sui motivi che impugnano la motivazione o la qualificazione giuridica, operando un controllo sulla presenza di vizi di diritto o di manifesta illogicità della motivazione e rigettando le censure che sollecitano una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.

Massime di principio

  • L'omessa notificazione di atti o udienze relativa a un altro imputato non è di per sé fonte di nullità utile a terzi: chi la invoca deve dimostrare un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa.
  • Una volta esercitata l'azione penale, le questioni di competenza territoriale o funzionale connesse alla qualificazione del fatto sono in genere riservate al giudizio di merito e non sindacabili nel giudizio di riesame delle misure cautelari o in cassazione salvo vizi di diritto evidenti.
  • In sede di cassazione il controllo sulla motivazione dei provvedimenti cautelari è limitato: la Corte verifica la presenza di vizi di diritto o di manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, ma non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle risultanze probatorie.
  • Per la configurazione dell'associazione per delinquere è necessario che emergano elementi indicativi di vincolo stabile, programma criminoso indeterminato e una struttura organizzativa — valutazione che può reggere in sede di legittimità se adeguatamente motivata dal giudice di merito.
  • L'utilizzo di strumenti informatici e di portafogli per criptovalute può integrare elementi di autoriciclaggio se emerge la destinazione di proventi illeciti a operazioni volte a ostacolare la tracciabilità; l'attendibilità di tali elementi è comunque valutata dal giudice del merito e sindacabile in cassazione solo per vizi di motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.