Cassazione Civile, Ordinanza n. 15882/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia agli atti depositata dalla ricorrente e, su conforme richiesta del Procuratore generale, ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre compensato le spese. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato il diniego di rimborso della tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali e per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. Il ricorso era stato respinto in primo grado e l'appello era stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Veneto. La società ha poi proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi; tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, ha depositato rinuncia agli atti del giudizio. L'amministrazione intimata non si è costituita.
Norme richiamate
art. 306 c.p.c.
la rinuncia agli atti del giudizio determina l'estinzione del processo
art. 390 c.p.c.
richiamato insieme alle norme sull'estinzione a seguito di rinuncia nel giudizio di cassazione
art. 391 c.p.c.
richiamato insieme alle norme sull'estinzione a seguito di rinuncia nel giudizio di cassazione
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente deposita rinuncia agli atti del giudizio, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo, senza esaminare i motivi di ricorso.
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia agli atti comporta la chiusura del processo secondo le norme richiamate, con possibilità di compensazione delle spese secondo la valutazione del giudice.
- La declaratoria di estinzione impedisce ogni pronuncia sul merito della controversia originaria e sui motivi di impugnazione proposti.
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