Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34090/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso nei confronti di un socio-usufruttuario titolare del 50% del capitale di una s.r.l. un avviso di accertamento IRPEF fondato sulla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base proprietaria. Tale atto seguiva un precedente accertamento definitivo nei confronti della società, con cui erano stati recuperati a tassazione, per il medesimo periodo d'imposta, maggiori ricavi non dichiarati, costi ritenuti inesistenti o indeducibili e quote di ammortamento indebitamente dedotte. I giudici di merito avevano annullato l'atto verso il socio, e la CTR aveva escluso la presunzione di distribuzione occulta perché, dopo i rilievi, la società risultava comunque in perdita. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 4, e 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2263 c.c., sostenendo che la perdita di esercizio non esclude la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili in società a ristretta base partecipativa, né quando il maggior reddito derivi da ricavi occultati né quando derivi da costi indeducibili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nelle società di capitali a ristretta base proprietaria, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati o del maggior reddito derivante da costi fittizi o indeducibili, in ragione del vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra i soci; tale presunzione non è esclusa dal fatto che il bilancio, anche dopo l'accertamento, chiuda in perdita. Conseguentemente ha cassato la sentenza della CTR della Calabria e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    solo come parametro del motivo di ricorso per cassazione

    La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973

    menzionato nel motivo di ricorso

    Richiamato quale disposizione invocata per la rettifica del reddito e la presunzione di maggior reddito.

  • art. 41-bis D.P.R. n. 600/1973

    menzionato nel motivo di ricorso

    Richiamato quale base dell'accertamento nei confronti del contribuente.

  • art. 2263, comma 1, c.c.

    menzionato nel motivo di ricorso

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

    La causa è stata avviata alla trattazione camerale secondo il rito accelerato previsto.

  • art. 383, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la cassazione con rinvio

    Costituisce la base processuale della cassazione con rinvio.

  • art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.

    richiamato per la cassazione con rinvio

    Consente alla Corte di cassare la sentenza impugnata e rinviare al giudice di merito.

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato per il giudizio tributario di rinvio

    Indica l'applicabilità delle regole del rinvio nel processo tributario.

  • art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    La Corte demanda al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, poiché il fatto noto è la compagine societaria ristretta e il connesso reciproco controllo, non la sola esistenza di maggiori redditi accertati in capo alla società.
  • La presunzione di attribuzione ai soci di utili non contabilizzati opera anche quando il bilancio del periodo d'imposta evidenzi una perdita, perché la perdita contabile non esclude che ricavi occultati siano stati sottratti alla società e distribuiti ai soci.
  • La presunzione di distribuzione ai soci si applica non solo in presenza di ricavi occultati o costi fittizi, ma anche quando il maggior reddito societario derivi da costi indeducibili, poiché in entrambi i casi il reddito effettivo risulta superiore a quello dichiarato.
  • In presenza di società a ristretta base, il contribuente che voglia vincere la presunzione deve fornire elementi contrari specifici e convincenti idonei a dimostrare che gli utili extracontabili non sono stati distribuiti ai soci.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.